Rapporti di lavoro

Nuovi insediamenti produttivi, riepilogo della disciplina

di Mario Gallo

In caso di costruzione e di realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, nonché nei casi di ampliamenti e di ristrutturazioni di quelli esistenti, i relativi lavori devono essere eseguiti nel rispetto della normativa di settore e devono essere comunicati all'organo di vigilanza competente per territorio i seguenti elementi informativi: a) descrizione dell'oggetto delle lavorazioni e delle principali modalità di esecuzione delle stesse; b) descrizione delle caratteristiche dei locali e degli impianti (art. 67, co.1, D.Lgs. n.81/2008).
In tale logica s'inserisce a pieno titolo il D.L. 21 giugno 2013, n. 69 (legge 9 agosto 2013, n. 98) che ha favorito lo snellimento gestionale di diversi obblighi (tra cui quello della notifica all'organo di vigilanza dei nuovi insediamenti produttivi e delle modifiche apportate a quelli preesistenti prevista dall'art. 67, co.1, D.Lgs. n.81/2008) rinviando per la parte attuativa ad un atto successivamente emanato con il DM 18 aprile 2014 (comunicato in Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2014, n. 106).
l'obbligo della notifica degli insediamenti industriali originariamente previsto dall'art. 48 del D.P.R. n. 303/1956 (che imponeva a chiunque intendesse costruire, ampliare od adattare un edificio od un locale per adibirlo a lavorazioni industriali cui dovevano presumibilmente essere addetti più di 3 operai di "darne notizia all'Ispettorato del lavoro") è stato prima "riprodotto" nell'art. 67, D.Lgs. n. 81/2008 e poi "alleggerito" prima con il D.Lgs. n. 106/2009 e poi dall'art. 32, c. 1, lett. e), D.L. n. 69/2013, che, invero, ha introdotto importanti semplificazioni che raccordano la disciplina antinfortunistica con quella dello Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP).
Lo stesso articolo 32 ha previsto il Modello Unico Nazionale (MUN) di comunicazione che è stato ora definito dal Decreto interministeriale del 18 aprile 2014.
Proprio per effetto delle innovazioni introdotte dal D.Lgs. n. 69/2013, sembra che tale adempimento abbia perso sostanzialmente la sua natura autorizzatoria degli insediamenti per assumere quella di notizia della nuova attività o delle modifiche ad una preesistente senza che, per altro, il legislatore si sia preoccupato di stabilire un termine entro il quale il datore di lavoro è tenuto alla notifica che, comunque, rimane preventiva.

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