Rapporti di lavoro

Nuovi insediamenti produttivi, attività interessate


L'art. 67 del D.Lgs. n.81/2008 circoscrive l'adempimento ai luoghi di lavoro da adibire o già adibiti a lavorazioni industriali e, come si desume dal decreto del 18 aprile 2014, sempreché siano interessati da un intervento edilizio di nuova costruzione, di ampliamento o di ristrutturazione.
Invero, l'art. 67, co.1, sotto questo profilo è apparso fin da subito alquanto controverso in quanto non è chiaro se vi rientrano anche i casi di semplici adattamenti per lavorazioni industriali di edifici già esistenti senza interventi edilizi ipotesi, questa, che invece era prevista dall'abrogato art. 48 del D.Lgs. n.303/1956.
Inoltre, poiché la norma fa espresso riferimento alle "lavorazioni industriali", riprodotta anche nell'art. 1 del DM 18 aprile 2014, sono da ritenersi comprese sia le attività propriamente industriali e anche quelle artigiane e zootecniche considerate assimilabili; sembrano escluse, quindi, quelle commerciali anche se, occorre osservare, che nella modulistica predisposta da alcune aziende sanitarie locali – da ritenersi ora non più valida con l'entrata in vigore del DM 18 aprile 2014 – erano state, comunque, considerate come sottoposte a notifica.
Si tratta, quindi, di profili problematici che dovrebbero essere chiariti quanto prima per evitare nuovi comportamenti difformi sul territorio nazionale; si osservi ancora che secondo l'art. 62, c.2, del D.Lgs. n.81/2008, sono esclusi dalla nozione di luogo di lavoro, ai fini del titolo II e quindi anche dell'art. 67 – che è contenuto nello stesso – i cantieri temporanei o mobili, le industrie estrattive e i campi, i boschi e gli altri terreni facenti parte di un'azienda agricola o forestale.

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