L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Cumulo tra il riposo giornaliero e settimanale

Rossella Quintavalle

La domanda

Le chiedo gentilmente di sviscerare un quesito per il quale non trovo una risposta esaustiva, se non un Interpello posto al Ministero del Lavoro n. 30/2007 (Prot. 25/I/0013039) in merito al cumulo tra il riposo giornaliero ed il riposo settimanale. Le 35 ore possono ritenersi complessivamente totali o le 24 ore della domenica devono necessariamente cumularsi con le 11 di riposo giornaliere CONSECUTIVE ? Faccio un esempio: un lavoratore lavora tutto il sabato fino alle 19.30 e riprende il lunedì mattina alle 8.30. Complessivamente sono 37 h consecutive, ma le 11 ore sono frazionate tra il sabato ed il lunedì. Ho assolto comunque il rispetto del riposo giornaliero delle 11 h previsto dalla legge 66/2003 art. 7?

E’ importante esaminare i due articoli che ci interessano: l’Art. 7 del D.lgs n. 66/2003, e successive modificazioni, così recita: “Ferma restando la durata normale dell'orario settimanale, il lavoratore ha diritto a undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore. Il riposo giornaliero deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata o da regimi di reperibilità” e l’art. 9 dello stesso Decreto Legislativo: “ Il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero di cui all'articolo 7 il suddetto periodo di riposo consecutivo è calcolato come media in un periodo non superiore a quattordici giorni”. E’ dunque innanzi tutto da osservare che la consecutività per le due tipologie di riposo è richiesta separatamente per ciascuno di essi. E’ invece previsto il cumulo tra le 11 ore di riposo giornaliero e le 24 ore di quello settimanale, vale a dire per ogni periodo di 24 ore a partire dall'inizio della prestazione lavorativa, per un totale di 35 ore complessive, come anche affermato nella nota del Ministero del Lavoro prot. n. 25/I/0001769 del 23/2/2006 e nella circolare ministeriale n. 8 del 3/3/2005. Chiarisce inoltre la circolare ministeriale n. 30/2007 che non deve ritenersi esteso al periodo di 35 ore il vincolo della consecutività. Occorre invece fare attenzione al sistema sanzionatorio in tutte quelle ipotesi in cui, pur concedendo il riposo delle 24 ore consecutive, il datore di lavoro non consenta il cumulo con il riposo giornaliero, e cioè non conceda le 35 ore di riposo complessivo. In linea di principio e tralasciando le varie deroghe previste dalla disciplina sull’orario di lavoro che qui non interessano, nel caso proposto sembra essere rispettato quanto imposto dalla normativa vigente. Nel caso specifico, il lavoratore ha fruito del riposo dalle ore 19.30 del sabato, alle ore 8.30 del lunedì per un totale di 37 ore complessive. Ad avviso di chi scrive, dunque, la norma non è violata ed il riposo complessivo rispettato, in quanto la legge parla di “cumulo” nel senso effettivo del termine, non rilevando l’ordine con il quale questo cumulo deve essere realizzato. D’altra parte all’articolo 1 del D.lgs.n. 66/2003 per "periodo di riposo" si deve intendere: “qualsiasi periodo che non rientra nell'orario di lavoro”. Essenziale è che i due riposi non si sovrappongano e non coincidano neppure in parte, come già evidenziato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 102/1976, in quanto il principio di non sovrapponibilità del riposo settimanale con quello giornaliero è funzionale per il recupero delle energie psicofisiche e per assicurare al lavoratore.

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