Rapporti di lavoro

CIGS e procedure concorsuali

di Rossella Schiavone


Ai sensi dell'art. 3, legge 223/1991 (che sarà abrogato a decorrere dall'1.1.2016) così come modificato dall'art. 2, comma 70, D.L. 83/2012 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il trattamento straordinario di integrazione salariale è concesso, con decreto del Ministro del lavoro, ai lavoratori delle imprese soggette alla disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale, quando sussistano prospettive di continuazione o di ripresa dell'attività e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli di occupazione, da valutare in base a parametri oggettivi definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nei casi di:
- dichiarazione di fallimento;
- emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;
- sottoposizione all'amministrazione straordinaria.
Il trattamento straordinario di integrazione salariale è altresì concesso nel caso di ammissione al concordato preventivo consistente nella cessione dei beni. Tuttavia, anche se la norma contempla la concessione della CIGS solo nell'ipotesi di concordato preventivo con cessione di beni, per il Ministero del lavoro (nota prot. n. 14/13876 del 26.5.2010 e risposta all'interpello 23/2013) deve ritenersi che tutte le fattispecie di concordato preventivo, con o senza cessione dei beni, consentano l'accesso al trattamento straordinario di integrazione salariale, in quanto sottoposte al controllo dell'autorità giudiziaria. Risulta esclusa, invece, la procedura prevista dall'art. 67, comma 3, lett. d), L.F., in considerazione del piano di risanamento della situazione debitoria aziendale attestato esclusivamente da un professionista e non da un soggetto pubblico terzo. Quindi, il D.M. n. 70750 del 4.12.2012 individua solo i parametri oggettivi per la valutazione delle istanze in relazione alle procedure concorsuali ivi contemplate (dichiarazione di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria) e non individua le fattispecie rientranti nel campo di applicazione della norma per cui il trattamento straordinario di integrazione salariale deve essere concesso, ai sensi del novellato art. 3, comma 1, Legge n. 223/1991, anche ai lavoratori di imprese ammesse a concordato preventivo, con o senza cessione dei beni (Ministero del lavoro, interpello 23/2013).
In caso di mancata omologazione, il periodo di integrazione salariale fruito dai lavoratori viene detratto da quello previsto nel caso di dichiarazione di fallimento.
Il trattamento viene concesso su domanda del curatore, del liquidatore o del commissario per un periodo non superiore a 12 mesi ma - qualora sussistano fondate prospettive di continuazione o riprese dell'attività e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli di occupazione tramite la cessione, a qualunque titolo, dell'azienda o di sue parti - il trattamento straordinario di integrazione salariale può essere prorogato, su domanda del curatore, del liquidatore o del commissario, previo accertamento da parte del CIPI, per un ulteriore periodo non superiore a sei mesi. La domanda deve essere corredata da una relazione approvata dal giudice delegato o dall'autorità che esercita il controllo sulle prospettive di cessione dell'azienda o di sue parti e sui riflessi della cessione sull'occupazione aziendale.
parametri oggettivi per la valutazione delle istanze inerente l'autorizzazione della CIGS
Con decreto 4.12.2012, il Ministero del lavoro ha individuato i parametri oggettivi per la valutazione delle istanze presentate dal curatore fallimentare, dal commissario liquidatore e dal commissario straordinario, inerente l'autorizzazione della CIGS, ai sensi dell'art. 3, comma 1, legge 23.7.1991, n. 223. In particolare, il decreto stabilisce che, ai fini della concessione della CIGS, nei casi in cui siano in atto procedure concorsuali, si deve ritenere che sussistano prospettive di continuazione o di ripresa dell'attività, tenendo conto dei seguenti parametri oggettivi, i quali dovranno essere indicati - anche in via alternativa - nell'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale:
a) misure volte all'attivazione di azioni miranti alla prosecuzione dell'attività aziendale o alla ripresa dell'attività medesima, adottate o da adottarsi da parte del responsabile della procedura concorsuale;
b) manifestazioni di interesse da parte di terzi, anche conseguenti a proposte di cessione, anche parziale dell'azienda, ovvero a proposte di affitto a terzi dell'azienda o di rami di essa;
c) tavoli, in sede governativa o regionale, finalizzati all'individuazione di soluzioni operative tese alla continuazione o alla ripresa dell'attività, anche mediante la cessione, totale o parziale, ovvero l'affitto a terzi dell'azienda o di rami di essa.
Inoltre, per quanto attiene alla sussistenza della salvaguardia, anche parziale, dei livelli di occupazione, si deve tenere conto, in aggiunta ai suddetti parametri oggettivi, dei seguenti ulteriori parametri oggettivi, da indicare, anche in via alternativa, nell'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale:
a) piani volti al distacco dei lavoratori presso imprese terze;
b) stipula di contratti a tempo determinato con datori di lavoro terzi;
c) piani di ricollocazione dei soggetti interessati, programmi di riqualificazione delle competenze, di formazione o di politiche attive in favore dei lavoratori, predisposti da soggetti pubblici, dai Fondi di cui all'art. 118 della legge 23.12.2000, n. 388, e dai soggetti autorizzati o accreditati, di cui al Capo I del Titolo II del D.Lgs. 10.9.2003, n. 276, e successive modifiche.

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