Buono pasto per il lavoratore part-time
Il quesito verte su due aspetti della fiscalità dei redditi di lavoro dipendente: il primo se l'esenzione prevista per i buoni pasto nel limite di euro 5,29 sia anche applicabile ai lavoratori part time, la seconda se al lavoratore in trasferta la concessione del buono pasto riduca l'esenzione della diaria giornaliera. Sotto il primo aspetto bisogna ricordare che l'AE, con risoluzione n. 118 del 30.10.2006, ha ritenuto applicabile anche ai part timer senza pausa pasto l'esenzione del buono pasto nel limite di euro 5,29 giornaliere ai sensi dell'art. 51, co. 2, lett. c) del TUIR. In merito al secondo aspetto è bene far presente che l'art. 51, co. 5 del TUIR, prevede l'esenzione della diaria giornaliera in Italia nel limite di euro 46,48 e che detto limite diminuisce a euro 30,99 in caso di rimborso o fornitura gratuita di vitto o di alloggio. Per tale motivo si deve ritenere che la consegna del buono pasto nella giornata di trasferta costituisca una fornitura, seppure parziale, di vitto tanto da ritenere la diaria esente nel limite di euro 30,99. Le agevolazioni sostanzialmente non possono ritenersi sovrapponibili. Per tale motivo è preferibile, nella situazione prospettata, non concedere il buono pasto al dipendente in trasferta.