Adempimenti

Tassazione separata sugli importi per vacatio contrattuale

di M.Pri.

Le somme erogate dalle aziende a compensazione della vacatio contrattuale sono da assoggettare a tassazione separata. Questa la risposta fornita dall'agenzia delle Entrate con l'interpello 367/2020.
La domanda presentata riguarda l'erogazione di 1.200 euro prevista da un contratto collettivo nazionale di lavoro, valevole per il periodo 2020-2022, quale una tantum ai dipendenti a tempo indeterminato in forza al 17 gennaio 2020 e che hanno lavorato tra il 1° gennaio 2017 e il 31 gennaio 2019, periodo di vacatio contrattuale.
Nella risposta, l'Agenzia fa riferimento alla risoluzione 151/2017, in cui è stato precisato che si può applicare la tassazione separata se ricorrono alcune condizioni, in particolare nuove norme, sentenze, provvedimenti amministrativi e contratti collettivi. In queste situazioni non occorre verificare se il ritardo della corresponsione degli importi è “fisiologico” o meno. Nel primo caso, infatti, non si potrebbe applicare la tassazione separata il cui obiettivo è evitare che l'erogazione in ritardo possa determinare un danno per il lavoratore per effetto della progressività delle aliquote di tassazione.
Inoltre, con la risoluzione 43/2004 è stato precisato che i presupposti per l'applicazione della tassazione separata, in presenza e in attuazione di un contratto collettivo, scattano a fronte dell'erogazione degli importi in un periodo d'imposta successivo a quello a cui sono riferiti.

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