Adempimenti

Ancora stop ai licenziamenti fino al termine della Cig

di Giorgio Pogliotti e Claudio Tucci

Proroga di 18 settimane della cassa integrazione per l’emergenza Covid-19 tra il 13 luglio e il 31 dicembre, con le prime 9 settimane concesse a titolo gratuito e le seconde nove soggette a un contributo addizionale per le imprese che hanno avuto un fatturato inferiore del 20% nel raffronto tra il primo semestre 2020 e lo stesso periodo 2019. Fino a quattro mesi di decontribuzione totale per i datori di lavoro che non ricorrono alla cassa Covid-19 (avendola già utilizzata) e fanno rientrare al lavoro il personale. Lo sgravio contributivo totale raggiunge i sei mesi per i datori di lavoro che, entro fine anno, assumono a tempo indeterminato o stabilizzano contratti a termine. Resta il divieto di licenziare, ma per un periodo “mobile” collocato fino al 31 dicembre per le imprese che usano la cassa Covid-19 o beneficiano degli incentivi fiscali, ma spuntano alcune eccezioni.

Sono alcune misure del cosiddetto pacchetto lavoro del decreto Agosto (il cui testo bollinato è stato diffuso ieri), approvato dal governo dopo una lunga e difficile mediazione tra i partiti di maggioranza, operata dal premier Giuseppe Conte, sotto la minaccia del ricorso allo sciopero generale, lanciata da Cgil, Cisl e Uil a difesa del blocco dei licenziamenti fino a fine anno, che invece secondo Confindustria rappresenta un errore perché «impedisce ristrutturazioni d’impresa e nuovi investimenti, ostacolando la nuova occupazione».

Come già detto, si potrà fruire delle nuove 18 settimane di cassa Covid-19 retroattivamente dal 13 luglio al 31 dicembre, con uno stanziamento di oltre 10 miliardi; le prime nove settimane sono tutte a carico della fiscalità generale, le seconde nove restano gratuite per i soli datori di lavoro che nel confronto tra il primo semestre 2020 e lo stesso periodo 2019 hanno avuto perdite di fatturato pari almeno al 20 per cento. Se i datori di lavoro hanno perso meno del 20% dovranno pagare un contributo addizionale del 9% della retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non prestate durante la sospensione o riduzione d’attività, mentre pagheranno il 18% se non hanno avuto alcuna perdita.

Alle aziende che non richiedono nuovi trattamenti di Cig, ma che li hanno già fruiti a maggio e giugno, è riconosciuto l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali fino a quattro mesi entro il 31 dicembre 2020, nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite. Lo sgravio è riconosciuto anche ai datori di lavoro che hanno richiesto periodi d’integrazione salariale in base al Dl Cura Italia, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020. Questo esonero è subordinato all’autorizzazione Ue.

Ai datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dei trattamenti di cig Covid, o dell’esonero dei contributi previdenziali, resta precluso il ricorso ai licenziamenti collettivi o individuali per giustificato motivo oggettivo. Restano esclusi dal blocco: il personale già impiegato nell’appalto e riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore, i licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa (a meno che nel corso della liquidazione della società non si configuri un trasferimento d’azienda o di ramo d’azienda) o da fallimento, o frutto di accordo collettivo aziendale di incentivo all’esodo, stipulato dai sindacati più rappresentativi a livello nazionale.

Articolato il giudizio di Confindustria sul Dl: se da un lato «continuano a esserci misure frammentate, con un’assoluta prevalenza di interventi assistenziali su quelli strutturali, dall’altro le imprese evidenziano anche alcuni segnali di maggiore attenzione verso le esigenze delle imprese, sebbene parziali e non del tutto coerenti con quanto proposto nelle ultime settimane». In particolare, sulla discussa soluzione trovata in tema di blocco dei licenziamenti, secondo Confindustria «come più volte da noi evidenziato e come è stato osservato dall’Ocse e da numerosi economisti, la proroga del divieto ex lege impedisce ristrutturazioni d’impresa e nuovi investimenti e, dunque, ostacola la nuova occupazione. Pertanto, si tratta di un blocco che non ha più ragione d’essere in questa fase, che dovrebbe invece essere dedicata alla ripresa. In ogni caso, il perdurare del divieto deve essere accompagnato dalla simmetrica concessione della cassa integrazione per tutti e senza oneri aggiuntivi».

Tornando alle misure del provvedimento, spiccano i nuovi incentivi alle assunzioni stabili, incluse le trasformazioni di contratto a termine: si tratta di un esonero integrale per sei mesi, che secondo le stime del governo produrrà circa 400mila nuovi contratti stabili.

A sostegno dell’occupazione nel Mezzogiorno, poi, con 900 milioni si finanzia uno sgravio del 30% dei contributi previdenziali (con esclusione dei premi Inail) ai datori di lavoro situati nelle Regioni svantaggiate fino al 31 dicembre 2020, con l’obiettivo di rendere l’incentivo strutturale, previa autorizzazione Ue.

Spazio anche per la decontribuzione piena di tre mesi per le assunzioni dei lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, colpiti duramente dalla pandemia; e per un nuovo, doppio, intervento sui contratti a termine. Il primo è l’ennesima deroga al decreto Dignità: fino a fine anno, cioè, e ferma restando la durata massima di 24 mesi, sarà possibile rinnovare o prorogare per massimo 12 mesi e per una sola volta i contratti a tempo, anche in assenza delle causali. Il secondo, è l’abrogazione di un comma del decreto Rilancio che imponeva ex lege ai datori di prorogare il termine dei contratti di apprendistato e di quelli a termine, anche in regime di somministrazione, di una durata pari al periodo di sospensione dell’attività lavorativa, prestata in forza dei medesimi contratti, a causa del Covid-19.

Via libera, infine, al rifinanziamento di 500 milioni del Fondo nuove competenze (la dote totale sale a 730 milioni) che potrà essere attivato dalle aziende anche nel 2021, e potrà essere utilizzato pure per le transizioni occupazionali.

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