Adempimenti

Nell'uniemens di luglio rettifica delle posizioni per congedi Covid

di Barbara Massara

Le nuove domande di congedo parentale Covid-19, presentate in sostituzione di quello ordinario, obbligano il datore di lavoro a effettuare una rettifica utilizzando il flusso uniemens di luglio. Lo spiega l'Inps nella circolare 81/2020, pubblicata due giorni fa, con cui illustra le novità apportate con decorrenza 18 maggio dal Dl rilancio in materia di congedo parentale (si veda anche il Sole 24 Ore di ieri).

Nel provvedimento l'istituto chiarisce che, per i lavoratori dipendenti, la conversione d'ufficio dei congedi parentali ordinari in quelli Covid è applicabile solo per le domande presentate fino al 28 marzo, in quanto dal 29 è stata attivata la specifica funzionalità online con cui richiedere i nuovi congedi collegati all'emergenza epidemiologica.

Per le domande presentate dal 29 marzo in avanti, laddove il dipendente abbia richiesto il congedo ordinario, mentre era nella facoltà di chiedere quello speciale per Covid (perché ad esempio non era ancora pervenuta la formale proroga di quest'ultimo), ai fini dell'indennizzo al 50% della retribuzione, il lavoratore è tenuto a presentare una nuova domanda che sostituisce e sovrascrive quella precedente, senza bisogno di annullare specificatamente quest'ultima.

Questa precisazione è importante, perché i datori di lavoro in questo periodo si sono spesso trovati a gestire anomale richieste da parte dei dipendenti che si rivolgevano all'Inps per consulenze sul tema.L'onere di sistemare la situazione “retributiva” e contributiva del dipendente, in caso di passaggio da congedo ordinario a quello Covid, è in capo al datore di lavoro, che deve in primis ricevere dal dipendente copia della domanda sostitutiva di congedo trasmessa all'Inps.

A tale fine l'istituto specifica, sebbene in modo un po' criptico, le modalità operative che le aziende devono seguire per sistemare i flussi uniemens nei quali sono esposti i dati utili ai fini dell'accredito contributivo figurativo dello specifico evento nonchè quelli per il conguaglio delle prestazioni anticipate in busta paga per conto dell'Inps.Per modificare il codice evento che identifica il congedo Covid-19 (MV2 o MV3), l'Inps consente di operare direttamente all'interno della sezione mese precedente della denuncia di luglio 2020 (imponendo pertanto tempi molto stretti rispetto ai canonici tre mesi concessi per apportare modifiche con effetto retroattivo) o in alternativa di effettuare una variazione “non contributiva” dei flussi precedentemente trasmessi.

Per conguagliare, invece, la corretta indennità anticipata al dipendente per conto dell'istituto, il datore deve contestualmente esporre nel medesimo flusso uniemens di luglio la restituzione dell'indennità di congedo parentale al 30% (codice E776) e il conguaglio dell'indennità riconosciuta in misura pari al 50% per il congedo Covid (codice L072 o L073).

Ugualmente il datore di lavoro sarà costretto a variare i flussi uniemens nel caso in cui l'Inps abbia accertato l'insussistenza dei requisiti per accedere al congedo Covid (ad esempio in quanto l'altro genitore è lavoratore che sta fruendo di ammortizzatori sociali), solo dopo l'effettiva erogazione dell'indennità al 50% e il conseguente conguaglio della prestazione anticipata per conto dell'istituto.

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