Adempimenti

Somministrazione esentata dalle nuove regole

di Giampiero Falasca

La somministrazione di manodopera non è soggetta ai nuovi adempimenti in materia fiscale previsti dall’articolo 17 bis del Dl 124/2019, mentre i servizi di natura intellettuale rientrano nel perimetro delle nuove regole: con questi due importanti chiarimenti, la circolare 1/E dell’agenzia delle Entrate ha rimosso alcuni grandi dubbi applicativi in merito alle nuove regole sugli appalti.

Secondo la legge, rientrano nell’ambito di applicazione della nuova disciplina tutti i «rapporti negoziali comunque denominati»: espressione da intendersi nel senso che, a prescindere dal nomen juris attribuito dalle parti al contratto, la procedura si applica sempre quando ricorrono le condizioni sostanziali previste dalla norma.

Un concetto molto opportuno, introdotto per evitare che qualcuno avesse la tentazione di sfuggire all’applicazione delle nuove regole celando l’appalto sotto forme contrattuali simulate. Questo concetto, tuttavia, se fosse letto in modo scollegato dal complessivo impianto delle nuove regole, potrebbe agevolare conclusioni paradossali.

Infatti nelle scorse settimane era sorto il dubbio circa l’estensione della procedura anche ai rapporti di somministrazione di manodopera, a causa di un parere informale dell’agenzia delle Entrate secondo il quale anche tale contratto era soggetto all’articolo 17 bis.

La circolare 1/E chiarisce, molto opportunamente, che il contratto commerciale di somministrazione non può rientrare nel perimetro delle nuove regole in quanto si concretizza nella messa a disposizione di personale a terzi da parte di imprese appositamente autorizzate e non, invece, nella realizzazione di un’opera o un servizio (come prevede la normativa appena introdotta).

Questa lettura è corretta: la somministrazione regolare è la negazione stessa del fenomeno che l’articolo 17 bis intende combattere (gli appalti labour intensive), e sarebbe quanto meno paradossale accomunare le due fattispecie.

Nella stessa prospettiva, viene precisato che le nuove regole non si applicano nemmeno alle forme di fornitura di manodopera espressamente previste e autorizzate da leggi speciali, come il lavoro temporaneo portuale (disciplinato dalla legge 84/1994).

In compenso appare superfluo affermare che le nuove regole si applicano alla somministrazione illecita, in quanto tale fattispecie non è altro che la versione patologica dell’appalto.

Pare oscuro, invece, il passaggio della circolare in cui si stabilisce che l’articolo 17 bis si applica alla somministrazione lecita se effettuata in violazione della normativa settoriale; considerato che la somministrazione “tipica” non rientra nella portata della norma, non si vede in che modo una violazione sostanziale (per esempio una irregolarità sulle causali) possa avere come conseguenza l’applicazione di una procedura che, in ogni caso, riguarda fattispecie differenti.

In merito agli appalti di servizi, la circolare fornisce un chiarimento importante quando afferma che «il concetto di manodopera ricomprende tutte le tipologie di lavoro, manuale e intellettuale».

Questo chiarimento avrà un grande impatto su tutte le società che forniscono servizi di tipo intellettuale (per esempio consulenza), che ricadranno nel perimetro delle nuove regole qualora ricorrano tutti gli altri requisiti previsti dalla legge (personale, sede, mezzi e valore).

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