Adempimenti

Prospetto sui posti riservati ai disabili dalle aziende con almeno 15 addetti

di Barbara Massara

I datori di lavoro hanno tempo fino al 31 gennaio per trasmettere telematicamente il prospetto informativo dei disabili.

L’obbligo, previsto dall’articolo 9, comma 6 della legge 68/1999, riguarda coloro che al 31 dicembre 2019 hanno una base computabile dai 15 dipendenti in su, determinata sottraendo dalla propria forza lavoro dipendente in essere i soggetti esclusi in base all’articolo 4 della medesima legge (tra cui, per esempio, somministrati, dirigenti, tempo determinato fino a sei mesi).

Il conteggio definitivo deve essere effettuato a livello nazionale, cioè dopo aver sommato i dati delle province in cui vi sono le unità produttive aziendali, con arrotondamento all’unità superiore se la frazione supera lo 0,5.

Sono esonerati dalla presentazione, le aziende che al 31 dicembre 2019 presentano una quota di riserva (corrispondente al numero dei lavoratori disabili e delle categorie protette, articoli 1 e 18 della legge 68/1999, che devono avere in organico) invariata rispetto a quella dell’anno precedente.

Il modello, compilabile online con l’apposito applicativo di cliclavoro con relative credenziali, non presenta sostanziali variazioni rispetto a quello dello scorso anno, salvo la nuova codifica dei Ccnl in vigore dallo scorso 15 gennaio (medesima codifica da utilizzare per le comunicazioni obbligatorie).

Laddove dal prospetto riepilogativo dovessero risultare delle carenze, è opportuno che nella sezione “posti vacanti” le aziende specifichino i profili professionali mancanti con le relative mansioni e caratteristiche della prestazione lavorativa, affinché l’impresa sia considerata adempiente dal momento che comunica agli uffici del collocamento competente i profili da ricercare in modo congiunto.

Nella denuncia dovrà altresì specificarsi l’eventuale sussistenza di una delle cause legali di sospensione degli obblighi di assunzione previsti dall’articolo 3, comma 5, della legge 68/1999 (per esempio, procedura di riduzione collettiva del personale, contratto di solidarietà difensivo, Cigs), nonché quelle individuate per assimilazione dalla circolare del Lavoro 22/2014 (procedure di esodo con accesso ai fondi di solidarietà di settore, isopensione, Cigs in deroga). Al fine dell’applicabilità della sospensione, l’azienda deve aver presentato formale richiesta agli uffici competenti che devono altresì autorizzarla.

L’omesso o tardivo invio del prospetto informativo comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa fissa di 635,11 euro, maggiorata di euro 30,76 per ogni giorno di ritardo.

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