Adempimenti

Appalti, per i crediti dell’Inps responsabilità solidale fino a 5 anni

di Daniele Colombo

La responsabilità solidale tra committente e imprese appaltatrici e subappaltatrici tornerà a estendersi all’ambito fiscale con la stretta sul versamento delle ritenute contenuta del decreto fiscale (Dl 124/2019), all’esame del Senato per la conversione in legge.

L’ambito sul quale la responsabilità solidale è già in vigore da diversi anni è quello del versamento delle retribuzioni e dei contributi dovuti ai lavoratori impiegati negli appalti. Su questo fronte è intervenuto recentemente l’Ispettorato nazionale del lavoro con la nota 9993 del 19 novembre, per chiarire che il termine di due anni entro il quale sono responsabili solidalmente il committente e l’appaltatore (e/o subappaltatore) per i debiti retributivi o contributivi dei lavoratori coinvolti nell’appalto non si applica all’Inps. L’Istituto potrà far valere il suo credito contributivo entro il termine di prescrizione di cinque anni previsto dall’articolo 3 comma 9 della legge 335/1995 (si veda anche Il Sole 24 Ore del 21 novembre).

L’Inl si è adeguato al nuovo orientamento giurisprudenziale sui termini da rispettare per i crediti degli istituiti previdenziali e assistenziali: il termine di decadenza di due anni previsto dall’articolo 29, comma 2 del Dlgs 276/2003 riguarda solo l’azione promossa dal lavoratore nei confronti del responsabile solidale e non, invece, le azioni promosse dagli Enti previdenziali per i crediti contributivi.

Per l’istituto della responsabilità solidale, se non adempie agli obblighi retributivi e contributivi il datore di lavoro (appaltatore o subappaltatore) deve pagare chi, di fatto, si avvantaggia della prestazione dei lavoratori impiegati nell’appalto (il committente). È una forma di garanzia per lavoratori e istituti previdenziali e assicurativi sul corretto adempimento delle obbligazioni retributive e contributive da parte degli appaltatori e/o subappaltatori.

La disciplina nei vari casi

La responsabilità solidale è disciplinata, in primo luogo, dall’articolo 1676 del Codice civile. Questa riguarda il solo profilo retributivo ed è limitata al lavoro subordinato. Inoltre, il debito solidale è limitato a quanto dovuto all’appaltatore.

L’articolo 29 comma 2 del Dlgs 276/2003 ha ampliato le tutele per i lavoratori, stabilendo che il committente è obbligato in solido con l’appaltatore e i subappaltatori, entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, compreso il Tfr, i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di lavoro nell’appalto.

Il Dlgs 81/2008 ha disciplinato un’ipotesi di responsabilità solidale per il risarcimento dei danni riportati dai lavoratori in conseguenza di eventuali danni da infortuni sul lavoro non indennizzabili dall’Inail.

Una normativa particolare è prevista per i trasporti. Il committente che non esegue le verifiche di regolarità retributiva e contributiva degli autotrasportatori, è obbligato in solido con il vettore, e con ciascuno degli eventuali sub-vettori, entro il limite di un anno dalla cessazione del contratto di autotrasporto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, i contributi previdenziali e i premi assicurativi agli enti competenti. Resta escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni amministrative di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento.

La linea della Cassazione

Con la nota del 19 novembre, l’Inl riprende l’orientamento recente della Cassazione. Il rapporto di lavoro e quello previdenziale, infatti, sono distinti, tenuto conto che il secondo discende dalla legge e ha carattere imperativo. L’applicazione estensiva del termine di decadenza dell’articolo 29, comma 2, porterebbe a un effetto contrario rispetto a tale assetto normativo ovvero alla possibilità che «alla corresponsione di una retribuzione a seguito dell’azione tempestivamente proposta dal lavoratore, non possa seguire il soddisfacimento anche dell’obbligo contributivo solo perché l’ente previdenziale non ha azionato la propria pretesa nel termine di due anni dalla cessazione dell’appalto», con conseguente vulnus nella protezione assicurativa del lavoratore che, invece, l’articolo 29 ha voluto potenziare (sentenze 18004 e 22110 del 4 luglio 2019, 8662 del 28 marzo 2019 e 13650 del 21 maggio 2019).

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