Adempimenti

Ispettorato del lavoro, nessun rimborso se decade il provvedimento di sospensione

di Antonella Iacopini


Nessun rimborso è dovuto al datore di lavoro nel caso in cui il provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale perda efficacia in conseguenza della mancata decisione sul ricorso amministrativo previsto dall'articolo 14, comma 9, del decreto legislativo 81/2008. Questa l'ultima indicazione in materia di sospensione, fornita dalla Direzione centrale vigilanza, affari legali e contenzioso dell'Ispettorato nazionale del lavoro, con nota n. 7401 del 12 agosto scorso, a fronte della richiesta di chiarimento da parte di un proprio ufficio territoriale.
L'agenzia ispettiva, d'intesa con il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, ha, infatti, precisato che non sussiste alcun diritto del datore di lavoro alla restituzione della somma versata ai fini dell'emissione del provvedimento di revoca della sospensione dell'attività imprenditoriale di cui all'articolo 14 del Dlgs 81/2008 nel caso in cui il provvedimento perda efficacia in conseguenza della mancata adozione della decisione sul ricorso amministrativo previsto dal comma 9 della medesima disposizione. In altre parole, la decadenza del provvedimento in questione, a seguito dello spirare del termine di 15 giorni, opera ex nunc, con salvezza, pertanto, degli effetti già maturati. Ne consegue che un'eventuale richiesta di rimborso di quanto versato debba essere rigettata dall'Ispettorato territoriale.
Il citato articolo 14, al fine di far cessare il pericolo per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, prevede l'adozione, da parte degli organi di vigilanza (Ispettorato del lavoro e Azienda sanitaria), anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche secondo le rispettive competenze, del provvedimento di sospensione in relazione alla parte dell'attività imprenditoriale interessata dalle violazioni. Al fine di ottenere la revoca del provvedimento, è necessaria la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, ovvero il ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. Fermo restando il rispetto di tali adempimenti, ulteriore condizione necessaria per la concessione della revoca è, altresì, il pagamento di una somma aggiuntiva pari a 2.000 euro, nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare, o a 3.200 euro, nelle ipotesi di sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di sicurezza (salvo istanza di parte per il pagamento del 25% della somma aggiuntiva dovuta e il versamento dell'importo residuo, maggiorato del 5%, entro sei mesi dalla data di presentazione dell'istanza di revoca). È, comunque, facoltà del datore di lavoro presentare ricorso, in base al comma 9 del medesimo articolo 14, contro il provvedimento di sospensione, entro 30 giorni, rispettivamente, all'Ispettorato Interregionale del lavoro e al presidente della Giunta regionale (per le sospensioni adottate dall'Azienda sanitaria), i quali si devono pronunciare entro 15 giorni dalla notifica del ricorso, pena la perdita di efficacia del provvedimento.
Potrebbe, quindi, realizzarsi l'ipotesi secondo cui il datore di lavoro, pur presentando ricorso, decida, per evitare la chiusura temporanea, di ottenere comunque la revoca del provvedimento regolarizzando quanto contestato dagli ispettori ed effettuando il pagamento della somma aggiuntiva. Qualora il predetto termine per la decisione sul ricorso decorra inutilmente e il provvedimento perda efficacia, secondo le ultime indicazioni contenute nella nota in commento, saranno, comunque, fatti salvi gli effetti già maturati, con la conseguenza che la somma aggiuntiva versata non potrà essere restituita.

nota n. 7401 del 12 agosto

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©