Sul trasfertismo ora occorre chiudere i contenziosi pendenti
Con la sentenza di Cassazione 16263/2018 (si veda il Sole 24 Ore di ieri), il problema del regime fiscale e contributivo delle trasferte occasionali e di quelle abituali sembra destinato a trovare una chiara posizione anche in giurisprudenza. Ora però sarebbe importante capire come questa ulteriore pronuncia possa impattare nella piena operatività delle aziende e soprattutto sui contenziosi che sono pendenti.
Un ruolo importante lo riveste l’Inps. Infatti, l’istituto dovrebbe ufficializzare la propria posizione proprio a seguito della norma di interpretazione autentica (articolo 7-bis del Dl 193/2016) e dopo le pronunce della giurisprudenza di legittimità (Cassazione a sezioni unite 27093/2017 e sezione lavoro 16263/2018).
Al netto di eventuali sorprese, l’Inps dovrebbe confermare la posizione già espressa nel 2008 con il messaggio 27271 in cui è stato precisato che costituiscono elementi riconducibili al trasfertismo:
• la mancata indicazione nel contratto e/o lettera di assunzione della sede di lavoro intendendosi per tale il luogo di svolgimento dell’attività lavorativa e non quello di assunzione (quest’ultimo, infatti, può non coincidere con quello di svolgimento del lavoro);
• lo svolgimento di una attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente (ossia lo spostamento costituisce contenuto ordinario della prestazione di lavoro);
• la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell’attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di una indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa vale a dire non strettamente legata alla trasferta poiché attribuita senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove si è svolta la trasferta.
Questi elementi devono sussistere congiuntamente e, dunque, la mancanza di uno di essi comporta l’applicazione del regime fiscale e contributivo previsto dall’articolo 51, comma 5 del Tuir.
Pertanto, le aziende che per le caratteristiche dell’attività svolta inviano costantemente i lavoratori in trasferta riconoscendo loro, per applicazione del Ccnl o per atto unilaterale, una indennità di trasferta legata ai giorni effettivi di svolgimento della prestazione, applicano il regime fiscale e previdenziale di esenzione sull’intera somma corrisposta nei limiti economici previsti dal comma 5. Vale a dire per le trasferte in Italia (ma fuori dal comune dell’impresa) fino a 46,48 euro al giorno, elevata a 77,47 euro al giorno per le trasferte in Italia.
C’è da aspettarsi che le istruzioni Inps di prossima emanazione, e degli altri enti interessanti, diano indicazione affinché vengano risolti, in questo senso, anche tutti i contenziosi pendenti in sede amministrativa.
Qualora la controversia sia pendente in sede giudiziaria allora è necessario produrre un’istanza di autorizzazione al giudice a depositare delle note in cui si descrivono le novità intervenute compresa la sentenza 16263/2018. Se la causa è in decisione, è opportuno produrre un’istanza di autorizzazione per il deposito dei soli atti sopravvenuti che aiutano il giudice a risolvere favorevolmente la controversia.
In ogni caso, l’esito di questi contenziosi dovrebbe liberare definitivamente l’impresa dalle pesanti somme economiche accertate in fase amministrativa.
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di Michele Regina