Adempimenti

Professionisti in gestione separata, contributi sospesi in dichiarazione

di Antonio Carlo Scacco

Debuttano nel dichiarazione dei redditi i contributi sospesi per il professionista iscritto nella gestione separata che, a causa di malattia e infortunio, non sia stato in grado di svolgere l'attività lavorativa per oltre sessanta giorni: lo ricorda l'Inps nella circolare 82 del 14 giugno dedicata, come di consueto, alla compilazione del Quadro RR del Modello Redditi 2018.
La possibilità di sospensione deriva dalla entrata in vigore del cd. Statuto del lavoro autonomo (legge n. 81/2017) ed interessa sia il saldo che gli acconti dovuti nel periodo dell'evento. La compilazione del Quadro RR è obbligatoria per gli artigiani ed i commercianti iscritti nelle rispettive gestioni (Sezione I), nonché per gli autonomi iscritti alla gestione separata (Sezione II).
L'imponibile contributivo per i primi corrisponde al totale dei redditi d'impresa conseguiti nell'anno scorso, al netto delle eventuali perdite dei periodi d'imposta precedenti, scomputate dal reddito dell'anno. I soci di S.r.l. iscritti alla gestione artigiani o commercianti, aggiungono al reddito di impresa la parte del reddito d'impresa della S.r.l. corrispondente alla partecipazione agli utili oppure alla quota del reddito attribuita al socio (nel caso delle società partecipate in regime di trasparenza).Per i professionisti iscritti alla gestione separata il reddito imponibile ai fini contributivi coincide con tutti i redditi di lavoro autonomo dichiarati ai fini Irpef, compresi quelli prodotti in forma associata e/o quelli prodotti in regime forfettario.
Da quest'anno debuttano in dichiarazione anche i giudici onorari di pace ed i vice procuratori onorari atteso che il decreto legislativo 116/2017 ha ad essi reso applicabile la tutela previdenziale e assistenziale prevista per gli iscritti alla gestione separata.
Si ricorda che i contributi sulla quota di reddito eccedente il minimale devono essere versati entro il prossimo 2 luglio (o il 20 agosto con la maggiorazione dello 0 0,4%), per i versamenti a saldo per il 2017 ed il primo acconto per l'anno 2018, mentre entro il 30 novembre si versa il secondo acconto 2018.
È ammessa la rateazione dei versamenti da completare comunque entro il mese di novembre 2018.
La circolare contiene infine dettagliate istruzioni circa la effettuazione di eventuali compensazioni per artigiani/commercianti ed autonomi in separata di somme versate in misura eccedente rispetto al dovuto. In proposito si ricorda che la compensazione tramite F24 potrà avvenire solo con somme versate in eccesso riferite alla contribuzione richiesta con l'emissione dei modelli di pagamento avvenuta nel 2017.

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