Adempimenti

Conto aggregato solo per società dello stesso gruppo

di Gianni Bocchieri

Sì ma con limitazioni all'utilizzo del conto aggregato per finanziare la formazione continua. Con la nota 5957 del 17 maggio 2018, l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro torna a occuparsi del cosiddetto “conto formazione aggregato o di rete”.

Questo strumento, previsto da alcuni fondi interprofessionali, consente a due o più aziende di aggregare i propri conti individuali per la formazione, facendoli gestire da un ente di formazione come un conto unico, destinato a tutti i lavoratori delle imprese aggregate. Alcuni fondi hanno consentito questa forma di aggregazione attraverso solidi vincoli associativi (quali gruppi civilistici, reti d'impresa, consorzi) o solo attraverso semplici associazioni, anche temporanee, per la condivisione di obiettivi formativi (quali partecipazioni alle stesse associazioni di categoria, associazioni temporanee di imprese di una stessa filiera, settore, territorio).

Quello di questi giorni è il terzo pronunciamento in pochi mesi sul conto aggregato da parte dell'Anpal, che ne ha prima escluso l'ammissibilità per poi consentirla solo nel caso dei gruppi civilistici d'impresa.

In particolare, con la nota 13199 del 23 ottobre 2017, l'agenzia aveva dichiarato il conto aggregato non ammissibile, in quanto strumento che avrebbe potuto innescare meccanismi distorsivi della concorrenza tra fondi e perché non previsto dal quadro prescrittivo delineato dalla circolare 10/2016 del ministero del Lavoro, con cui sono state fornite indicazioni in merito all'acquisizione di beni e servizi e contributi per le attività formative.

Con la stessa nota l'Anpal aveva ribadito la validità del finanziamento delle attività formative che prevedano esclusivamente l'assegnazione del contributo mediante il conto individuale, secondo la logica della «mera restituzione alle imprese» di quanto in precedenza versato oppure mediante il conto di sistema, sulla base di procedure selettive che comportino una valutazione nel merito di proposte di interventi formativi.

Con la nota 16173 del 19 dicembre 2017, è stata prevista la possibilità di attivare il conto aggregato da parte di gruppi di impresa, poiché possono essere considerati alla stregua di un unico centro di imputazione, al pari di una impresa singola che accede al finanziamento delle sue attività formative attraverso il conto individuale. In questo caso, il conto aggregato può essere assimilato a un conto individuale in quanto le risorse che vi confluiscono risultano essere pari alla somma di quanto versato dalle singole società che compongono il gruppo.

Con la nota 5957 del 17 maggio 2018 Anpal sostanzialmente ribadisce quanto affermato con la sua precedente, specificando la sostanziale coincidenza tra la nozione civilistica di gruppo d'imprese e la nozione di “impresa unica” definita dal regolamento comunitario de minimis (articolo 2, comma 2).

Inoltre, l'ammissibilità del conto aggregato è ora riconosciuta solo per società appartenenti allo stesso gruppo, a condizione che sia attivato da tutte le società dello stesso a meno che non ve ne sia qualcuna (la holding o altra società) che risulti oggettivamente impossibilitata, ad esempio per mancanza di lavoratori dipendenti.

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