Adempimenti

Il credito maturato successivamente all’avviso di addebito è utilizzabile per il saldo dei contributi

di Antonio Carlo Scacco

Il credito dell'azienda maturato successivamente alla formazione dell'avviso di addebito (Ava) può essere speso a copertura dei contributi correnti o delle esposizioni debitorie ancora in fase amministrativa: è il chiarimento contenuto nel messaggio Inps 11 maggio 2018, numero 1992.

La nota è stata diffusa in esito al tavolo tecnico intercorso con l'Ordine dei consulenti del lavoro nell'aprile scorso relativamente alla specifica tematica dell'annullamento degli Ava in presenza di crediti a favore dell'azienda.

L'avviso, che sostituisce la cartella di pagamento, è immediatamente esecutivo e deve essere saldato entro 60 giorni dalla notifica (ordinariamente a mezzo Rav prestampato e allegato). Il ricorso può essere presentato nei 40 giorni successivi alla notifica secondo le modalità indicate nello stesso avviso all'interno della sezione "Comunicazioni dell'Inps".
Eventuali domande di sospensione o annullamento devono essere inoltrate online utilizzando il servizio appositamente dedicato nel sito Inps.

Nel messaggio l'istituto ricorda che, nel caso l'affidamento del credito all'agente della riscossione sia stato effettuato in presenza di crediti certi, liquidi ed esigibili alla data di formazione dell'Ava e in presenza di una domanda di compensazione, si procede all'annullamento dell'avviso fino a concorrenza dell'importo del credito. Il credito maturato successivamente, come anticipato, può essere utilizzato a copertura dei contributi o delle posizioni debitorie in fase di istruttoria e non ancora definite.

Tale ultima eventualità non è tuttavia possibile in caso di cessazione o sospensione dell'attività aziendale. In tali casi, pertanto, non si procederà all'annullamento dell'Ava fino a concorrenza del credito ma la compensazione sarà gestita come un pagamento F24 cd. post consegna.

Ricorre tale ultima ipotesi quando per il pagamento dell'Ava si utilizza erroneamente il modello F24 anziché effettuare il versamento all'agente della riscossione.

In tal caso se il pagamento con F24 viene effettuato prima della trasmissione del credito all'agente della riscossione, si procede all'annullamento dell'avviso; se invece il pagamento a mezzo F24 viene effettuato in un momento successivo le sedi territoriali procedono alla emissione di una comunicazione di pagamento post consegna.

La emissione di tali comunicazioni, al momento, è possibile solo per versamenti effettuati entro 60 giorni dalla data di notifica dell'avviso. In attesa delle necessarie implementazioni della procedura che consentiranno di superare tale termine, l'Inps procederà alla sospensione totale o parziale degli avvisi.

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