Adempimenti

Pubblicati i nuovi livelli reddituali per l’assegno al nucleo familiare 2018/2019

di Paola Sanna

L'ammontare dell'assegno al nucleo familiare (Anf) è calcolato in misura differenziata in relazione alla composizione e al reddito complessivo del nucleo stesso.
Con circolare 68 dell'11 maggio 2018 l'Inps ha provvedutoa comunicare i nuovi livelli reddituali per il periodo 1° luglio 2018 - 30 giugno 2019 ai fini della quantificazione dell'assegno per il nucleo familiare.

Rivalutazione annuale
In base al'articolo 2, comma 2 della legge 153/1988, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, i livelli di reddito utilizzati per la quantificazione dell'importo dell’assegno vengono rivalutati in misura pari alla variazione della percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall' Istat intervenuta tra l'anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell'assegno (anno 2017) e l'anno immediatamente precedente (anno 2016).
La variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo tra il 2016 e il 2017 è risultata pari all'1,1% e ha determinato dunque una variazione dei livelli reddituali ai fini della quantificazione dell'Anf spettante.

Reddito familiare
Il reddito familiare, parametro per la spettanza e quantificazione dell'Anf, è costituito dalla somma di tutti i redditi conseguiti dai componenti il nucleo familiare nell' anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno (con riferimento al 1° luglio 2018, il reddito familiare di riferimento è quello conseguito nell'anno 2017). Tale reddito di riferimento rimane valido per la corresponsione dell'Anf fino al 30 giugno dell'anno successivo, quindi nella fattispecie, fino al 30 giugno 2019.
Pare opportuno evidenziare che l'assegno al nucleo spetta solo nell'ipotesi in cui almeno il 70% del reddito complessivo prodotto dal nucleo familiare è determinato da reddito da lavoro dipendente.

Prescrizione
Si ricorda che il diritto del lavoratore alla percezione dell'assegno si prescrive nel termine di 5 anni e tale termine decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello nel quale è compreso il periodo di lavoro cui l'assegno si riferisce.
Anche il diritto del datore di lavoro a richiedere all'Inps il rimborso dell'Anf erogato ai propri dipendenti si prescrive nel termine di 5 anni dalla scadenza del periodo di paga cui l'assegno si riferisce o in cui è stato corrisposto, in caso di pagamento per periodi arretrati.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©