Adempimenti

Più facile l’accesso a dati telefonici

di Giovanni Negri

Una compressione della privacy per ragioni investigative è giustificata anche quando l’autorità giudiziaria procede per reati non particolarmente gravi. Serve però che sia proporzionata.

Per l’Avvocato generale della Corte Ue, così, nelle conclusioni depositate ieri nella causa C-207/16, il diritto comunitario non impedisce che la magistratura possa avere accesso ai dati di identificazione, detenuti da fornitori di servizi di comunicazione elettronica, quando questi dati permettono di rintracciare gli autori di un reato non grave.

Nel caso specifico, nell’ambito di un’indagine su un caso di rapina di un portafoglio e di un telefono cellulare, la polizia giudiziaria spagnola ha chiesto al giudice istruttore di consentirle di accedere ai dati identificativi degli utenti dei numeri di telefono attivati dal telefono rubato per un periodo di 12 giorni a partire dal giorno della rapina.

Il giudice istruttore ha respinto la richiesta sostenendo che i fatti oggetto d’indagine penale non avrebbero costituito un reato grave, punito cioè con pena superiore a 5 anni di detenzione. In Spagna l’accesso ai dati d’identificazione è possibile solo per questi ultimi reati.

La direttiva sulla vita privata e le comunicazioni elettroniche prevede che gli Stati membri dell’Ue possono limitare i diritti dei cittadini se la restrizione è una misura necessaria per l’accertamento di reati.

Nelle sue sentenze Digital Rights e Tele2 Sverige , la Corte di giustizia ha utilizzato la nozione di «reati gravi» per valutare la legittimità e la proporzionalità di un’ingerenza nel diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare e nel diritto alla protezione dei dati di carattere personale.

Per l’Avvocato però, la richiesta della polizia spagnola non è invasiva: si tratta infatti di una misura indirizzata a una possibilità di accesso per un’indagine penale a dati detenuti a fini commerciali da fornitori di servizi e riguarda solo l’identità (nome, cognome ed eventualmente indirizzo) di una categoria ristretta di abbonati o utenti di uno specifico mezzo di comunicazione, quelli il cui numero di telefono è stato attivato dal telefono cellulare il cui furto costituisce l’oggetto dell’indagine, e per un periodo limitato.

L’Avvocato generale ritiene così che gli effetti dannosi per le persone interessate dalla richiesta di accesso sono modesti, visto che i dati richiesti non sono destinati ad essere diffusi e la facoltà di accesso offerta alle autorità di polizia è circondata da garanzie procedurali per il controllo giurisdizionale.

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