Adempimenti

Accreditamento «multiregionale» semplificato

di Gianni Bocchieri

Entro dodici mesi le Regioni dovranno adeguare le loro discipline dei sistemi di accreditamento dei servizi per il lavoro. Questo l’effetto della pubblicazione in Gazzetta ufficiale, avvenuta il 19 aprile, del decreto del ministero del Lavoro e delle politiche sociali (Dm 3/2018) che definisce i criteri comuni cui le Regioni dovranno attenersi a seguito dell’intesa intervenuta in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome del 21 dicembre 2017.

Una volta adottati i nuovi regimi di accreditamento, le Regioni dovranno fornire indicazioni per il recepimento dei nuovi standard agli operatori già accreditati a livello territoriale, che possono continuare a erogare servizi senza soluzione di continuità.

Confermata la competenza esclusiva regionale nell’organizzare la rete territoriale di servizi per il lavoro, il decreto ministeriale definisce dei requisiti comuni (giuridico-finanziari, strutturali e professionali) per rendere più facile l’accreditamento di un ente anche nelle altre Regioni, fermo restando la possibilità delle stesse di prevedere dei requisiti aggiuntivi negli specifici ambiti indicati dal decreto. Ad esempio, chiedendo un numero superiore di sedi operative sul territorio oltre a quello minimo di almeno una sede operativa o il possesso di un’esperienza nei servizi per il lavoro pari a uno o due anni.

Proprio su questi criteri aggiuntivi si misurerà il livello di omogeneità dei diversi sistemi e la capacità delle nuove disposizioni di agevolare le procedure di quegli operatori che intendono accreditarsi in più territori.

In tal senso viene prevista una procedura semplificata per i soggetti già iscritti ad almeno un albo regionale: qualora vogliano accreditarsi presso un’altra Regione o Provincia autonoma non dovranno produrre la documentazione già fornita per l’accreditamento originario, perché si assumono come accertati i requisiti già oggetto di verifica. In sostanza, i soggetti già accreditati in una Regione devono dimostrare esclusivamente il possesso degli eventuali ulteriori requisiti richiesti nel territorio in cui intendono procedere ad un nuovo accreditamento.

Allo stesso tempo, il Dm tenta di ricomporre il doppio regime di abilitazione per operare con le politiche attive del lavoro prevedendo che gli accreditati a livello nazionale abbiano almeno una sede nel territorio della Regione in cui intendono operare.

Infine, anche gli operatori che erogano i servizi relativi all’assegno di ricollocazione, entro i dodici mesi dalla entrata in vigore del decreto ministeriale, dovranno adeguarsi ai nuovi standard e garantire in ogni sede operativa un’unità di personale con almeno due anni di esperienza nel campo delle politiche attive del lavoro per svolgere le funzioni di tutor e affiancare il beneficiario nel suo percorso di ricollocazione.

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