Adempimenti

Certificazione unica tardiva e ravvedimento operoso

di Salvatore Servidio

Si premette che i sostituti d'imposta utilizzano la Certificazione Unica (CU) di cui all'articolo 4 del Dpr 22 luglio 1998, n. 322, per attestare i redditi di lavoro dipendente e assimilati, i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché i corrispettivi derivanti dai contratti di locazioni brevi, ex articolo 23 del Dpr 29 settembre 1973, n. 600.
La Certificazione Unica va rilasciata al percettore delle somme, utilizzando il modello "sintetico" entro il 31 marzo mentre la trasmissione all’agenzia delle Entrate, utilizzando il modello "ordinario" deve essere effettuata entro il 7 marzo, in via telematica.
Si precisa che la trasmissione telematica delle Certificazioni Uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata, può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta ovvero entro il 31 ottobre di ciascun anno (all'articolo 4, comma 4-bis, del Dpr n. 322/1998).

L'omessa e/o tardiva presentazione della CU - L'articolo 2 del Dlgs 21 novembre 2014, n. 175, ha introdotto nell'articolo 4 del Dpr n. 322/1998, il comma 6-quinquies, che prevede l'obbligo di trasmissione telematica all'agenzia delle Entrate delle Certificazioni di cui al comma 6-ter, entro il 7 marzo dell'anno successivo a quello in cui le somme sono state corrisposte.
Lo stesso comma 6-quinquies dispone che, per ogni Certificazione omessa, tardiva o errata, si applica la sanzione di cento euro (in deroga a quanto previsto dall'articolo 12 del Dlgs 18 dicembre 1997, n. 472, in tema di concorso e continuazione), con un massimo di euro 50.000 per sostituto di imposta, tranne nell'ipotesi in cui la trasmissione della corretta certificazione venga effettuata entro i cinque giorni successivi a quello di scadenza.
Le certificazioni che devono essere trasmesse sono quelle di cui al citato comma 6-ter dell'articolo 4 del Dpr n. 322/1998, relative alle ritenute operate sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, nonché sui redditi di lavoro autonomo, diversi e provvigioni.
La scadenza per la consegna della Certificazione Unica 2018 è il 3 aprile 2018. Se entro tale scadenza il datore di lavoro, il committente o l'ente pensionistico, non provvede a consegnare la Certificazione Unica in forma cartacea od elettronica, è soggetto a specifiche sanzioni.

Le sanzioni - Le sanzioni per la Certificazione Unica 2018, sono quelle previste dal nuovo sistema sanzionatorio introdotto con il cosiddetto decreto semplificazioni (Dlgs 21 novembre 2014, n. 175, che ha inserito il comma 6-quinquies nell'art. 4 del Dpr n. 322/1998).
Sanzioni Certificazione Unica 2018 datore di lavoro in caso di errori, ritardo od omissioni:
- Sanzioni Certificazione Unica 2018 omessa, tardiva o errata: 100 euro per singola certificazione con limite massimo di 50.000 euro per anno e sostituto d'imposta;
- Certificazione Unica 2018 errata trasmessa entro il 7 marzo 2018: se corretta e trasmessa di nuovo entro 5 giorni, non è prevista alcuna sanzione;
- Certificazione Unica 2018 errata trasmessa entro la scadenza e corretta con nuovo modello entro 60 giorni: sanzione pari a 33,33 euro per singola certificazione con limite massimo di 20.000 euro per anno e sostituto d'imposta.

Il ravvedimento - Ci si chiede se sia ancora possibile ricorrere al ravvedimento operoso – ex articolo 13 del Dlgs n. 472/1997 - per sanare la mancata consegna della Certificazione Unica, un errore o l'invio tardivo del modello CU.
In merito alla possibilità di ravvedimento operoso, l'agenzia delle Entrate ha ritenuto che il ravvedimento non è fruibile in caso di errori o omissioni nell'invio della Certificazione Unica (Circolare 19 febbraio 2015, n. 6/E). Ciò in coerenza anche con l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, rispetto alla quale nella Circolare 12 ottobre 2016, n. 42/E, viene testualmente affermato: «Si ricorda che la dichiarazione presentata oltre novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione è da considerarsi, comunque, omessa con la conseguenza che le sanzioni non possono essere spontaneamente regolarizzate mediante l'istituto del ravvedimento operoso».
In caso di Certificazione Unica errata inviata entro la scadenza, infatti, non è prevista alcuna sanzione se il datore di lavoro provvede a trasmettere un nuovo modello CU corretto entro 5 giorni dalla scadenza del 7 marzo, ossia, entro il 12 marzo.
Se lo fa invece, alle stesse condizioni, ossia, presentando una nuova Certificazione entro 60 giorni dalla scadenza, la sanzione è pari a 33,33 euro per singola Certificazione con limite massimo di 20.000 euro per anno e sostituto d'imposta.
Al riguardo, l'agenzia delle Entrate ha escluso la possibilità di avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso in quanto la tempistica prevista per l'invio delle certificazioni uniche (7 marzo) e il loro utilizzo per l'elaborazione della dichiarazione precompilata, che deve essere resa disponibile ai contribuenti entro il 15 aprile, non sono compatibili con i tempi normativamente previsti per il ravvedimento (Circolare 6/E/2015, punto 2.9).

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