Adempimenti

Il ministero sollecita controlli sulle estetiste senza requisiti

di Luigi Caiazza e Roberto Caiazza


Prendendo spunto da una sollecitazione della direzione generale degli ammortizzatori sociali e della formazione del ministero del Lavoro, con la lettera circolare 3359 del 16 aprile l'Ispettorato nazionale del lavoro (Inl) richiama l'attenzione degli ispettorati territoriali a non trascurare il fenomeno dell'esercizio della professione di estetista da parte di soggetti privi della necessaria abilitazione.

In particolare, nell'ambito dell'autonoma programmazione ordinaria dell'attività di vigilanza, l'intervento ispettivo potrebbe essere opportuno a seguito della comunicazione ministeriale che dà notizia all'ispettorato territoriale competente dell'eventuale mancato riconoscimento della qualifica professionale di estetista per titoli di formazione conseguiti all'estero.

La materia è disciplinata dalla legge 1/1990, modificata dal Dlgs 59/2010, la quale subordina l'esercizio di tale professione ai soggetti in possesso della relativa qualificazione professionale conseguita mediante la frequenza di appositi corsi di formazione teorico-pratici e relativi esami, secondo i contenuti individuati con decreto del ministero dello Sviluppo economico, di intesa con quello del Lavoro e dell'Istruzione.

Tuttavia, la Commissione europea, ai fini della libera circolazione nell'Unione europea e nello Spazio economico europeo, ha nel frattempo istituito un sistema per il riconoscimento di diplomi e qualifiche che si riferiscono a tutte le professioni regolamentate, il cui accesso sia subordinato al possesso di qualifiche professionali disciplinate da disposizioni legislative.

A tale riconoscimento di conformità è preposto proprio il ministero del Lavoro, tramite la direzione generale degli ammortizzatori sociali. Da qui l'interessamento di quest'ultima verso l'Inl perché, in occasione di normale accesso ispettivo presso un centro estetico o istituto di bellezza, gli ispettori verifichino anche il possesso delle relativa abilitazione professionale da parte di tutti coloro che esercitano l'attività di estetista all'interno dell'impresa.

Appare opportuno precisare che l'articolo 12 della legge 1/1990 prevede che nei confronti di chi esercita l'attività di estetista senza i requisiti professionali previsti dall'articolo 3 della medesima legge, è inflitta la sanzione amministrativa da 516,00 a 2.582,00 euro. L'ordinanza sarà emessa dall'autorità regionale competente.

Per tale inosservanza non si ritiene applicabile il pagamento in misura “breve” (pari al minimo dell'importo minimo), mentre è applicabile invece il pagamento in misura ridotta pari a un terzo dell'importo massimo (articolo 16 della legge 689/1981). Si ritiene, infine, che solo nel caso in cui i fatti accertati costituiscano reato sia applicabile l'articolo 348 del codice penale relativo all'esercizio abusivo della professione.

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