Adempimenti

Fondo di garanzia Tfr, via web anche le richieste del settore credito

di Luca Vichi

Anche le aziende operanti nel settore del credito possono ora presentare le domande di intervento del fondo di garanzia Tfr tramite web. Lo comunica l'Inps con il messaggio n. 1627 del 13 aprile 2018.

Dal 2012 domanda telematica solo per lavoratori e loro eredi
Con la circolare n. 46/2012 l'Inps ha comunicato che, relativamente alle domande di intervento del Fondo di garanzia del Tfr e dei crediti di lavoro diversi dal Tfr e del Fondo di garanzia della posizione previdenziale complementare presentate dai lavoratori e loro eredi, a decorrere dal 1° aprile 2012 deve essere necessariamente utilizzato il canale telematico.
In particolare sono disponibili le seguenti opzioni:
• Web - Servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite Pin attraverso il portale dell'Istituto;
• Contact center multicanale – numero verde 803164;
• Patronati – attraverso i servizi telematici offerti agli stessi.

Domanda via web anche per il settore credito
Il messaggio n. 1627/2018 comunica l'istituzione di un apposito servizio che consente di presentare la domanda di intervento del fondo tramite web anche:
• alle aziende operanti nel settore del credito al consumo che hanno concesso prestiti ai lavoratori con cessione del Tfr in garanzia;
• i soggetti che siano ad esse subentrate con diritto di rivalsa nei confronti del lavoratore.
Tale servizio, disponibile sul sito Internet dell'Istituto nella sezione “Utenti > Banche ed Istituti finanziari”, è accessibile attraverso l'utilizzo delle seguenti credenziali:
• Pin dispositivo dell'Inps;
• Cns (Carta Nazionale dei Servizi);
• Credenziali Spid (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di livello 2.
I soggetti incaricati dalle aziende sono tenuti a richiedere l'abilitazione presentando il modello MV61 ad una qualsiasi sede Inps; tale modello contiene una specifica sezione per la concessione dell'autorizzazione da parte del legale rappresentante dell'azienda stessa.

Periodo transitorio
Il messaggio in commento, infine, fissa un periodo transitorio di 6 mesi, decorrenti dalla data di pubblicazione dello stesso, durante il quale è ancora concessa la possibilità di inoltrare la domanda in formato cartaceo. Trascorso tale periodo il canale telematico diventa l'unica modalità di presentazione della domanda.

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