Adempimenti

Comunicazioni telematiche per avvocati e commercialisti anche senza Lul

di Antonio Carlo Scacco

Avvocati e commercialisti obbligati alle nuove comunicazioni telematiche per l'assolvimento degli adempimenti dichiarativi previsti dall'articolo 1 della legge 12/1979 anche se non tenutari di Lul: è la precisazione contenuta nella nota n. 38 diffusa dall'Ispettorato nazionale del lavoro il 23 febbraio scorso.

La menzionata legge 12 consente a tali professionisti l'assolvimento di tutti gli adempimenti lavoristici per i dipendenti solo previa apposita comunicazione agli ispettorati del lavoro delle province nel cui ambito territoriale intendano svolgere la loro attività.

Sopravvenute esigenze di monitoraggio da parte del personale ispettivo dei predetti obblighi comunicazionali hanno comportato la necessità di predisporre appositi moduli informatizzati, in modo da poterne consentire la consultazione telematica in tempo reale da parte degli organi accertatori.

Il nuovo sistema sostituirà, a partire dal 1° marzo prossimo, il vecchio sistema cartaceo di comunicazione. In tal modo sarà possibile disporre di una vera e propria banca data consultabile in tempo reale dagli organi ispettivi. La nota chiarisce che, nelle more della piena attuazione del sistema, le comunicazioni dovranno essere effettuate con le vecchie modalità (come per le comunicazioni da inoltrare agli Ispettorati della Regione Sicilia e delle Province autonome di Trento e Bolzano, fino alla adozione di diverse e specifiche intese).

La precedente nota dell'Inl 32/2018, aveva anticipato i contenuti del nuovo modello dichiarativo e gli obblighi connessi. Per la compilazione occorrerà munirsi di credenziali Spid (il Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale), le cui modalità di rilascio sono disponibili presso il sito https://www.spid.gov.it/richiedi-spid .

Il modello è composto di due parti: una prima parte dovrà contenere i dati identificativi del professionista (dati anagrafici, iscrizione all'Albo, indirizzo dello studio, ecc.), mentre una seconda parte dovrà essere valorizzata con i vari incarichi professionali (data inizio e fine, ambito provinciale).

La comunicazione dovrà essere effettuata prima del compimento di qualsiasi atto gestionale riferito alla attività delegata riconducibile agli adempimenti di cui alla citata legge 12/1979 e dovrà essere modificata ove muti l'ambito provinciale di operatività.

Eventuali violazioni, accertate in sede di verifica, saranno comunicate dal personale ispettivo al competente Consiglio dell'ordine per la adozione dei provvedimenti di competenza. È importante ricordare che le comunicazioni sono effettuate ai sensi del Dpr n. 445/2000 (autocertificazione).

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