Previdenza

Effetti sul pagamento dei contributi previdenziali e sulle sanzioni civili

di Silvano Imbriaci

Per quanto riguarda il pagamento delle sanzioni civili (o somme aggiuntive) collegate agli inadempimenti contributivi, l'articolo 116 della legge 388/2000 al comma 15 espressamente consente la riduzione dell'importo determinato ai sensi del comma 8 dello stesso articolo per i casi di evasione e/o omissione, fino alla misura degli interessi legali, in presenza di alcuni requisiti di stretta interpretazione:
- mancato o ritardato pagamento di contributi e premi a causa di oggettive incertezze connesse a contrastanti ovvero sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo successivamente riconosciuto in sede giurisdizionale o amministrativa in relazione alla particolare rilevanza delle incertezze interpretative che hanno dato luogo alla inadempienza;
- mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, derivanti da fatto doloso del terzo denunciato, entro il termine di cui all'articolo 124, primo comma, del codice penale, all'autorità giudiziaria;
- crisi, riconversione o ristrutturazione aziendale che presentino particolare rilevanza sociale ed economica in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore;
- aziende agricole colpite da eventi eccezionali (calamità naturali);
- procedure concorsuali;
- enti non economici e fondazioni non aventi fine di lucro (per una panoramica si veda la circolare Inps 88/2002).

Secondo criteri diversi, invece, sono regolati sia il calcolo delle sanzioni per omissione ed evasione, che pongono a base il tasso ufficiale di riferimento (maggiorato di 5,5, punti), ossia il tasso che la Banca centrale europea applica nei prestiti agli altri istituti bancari per le operazioni di rifinanziamento, sia l'obbligazione degli interessi che scatta al raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili, senza che il contribuente abbia provveduto al pagamento integrale del dovuto: in quest'ultimo caso gli interessi sono calcolati non al saggio legale, ma nella misura degli interessi di mora secondo l'articolo 30 del Dpr 602/1973 (come sostituito dall'articolo 14 del Dlgs 46/1999, in relazione alla disciplina delle somme iscritte a ruolo), al tasso determinato annualmente con decreto del ministero delle Finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi (dal 15 maggio 2017 la misura degli interessi di mora dovuti in caso di ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo è indicata al 3,50%).

Da segnalare il fatto che l'articolo 116 prevede due discipline, solo parzialmente sovrapponibili, anche per quanto riguarda le somme accessorie, in punto di mancato pagamento dei contributi o premi derivante da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo poi riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa. Il comma 10, infatti, prevede l'applicazione di una sanzione civile, in ragione di anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti, con il tetto del 40% (considerando la vicenda alla stregua di un'omissione), sempre che il pagamento sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori; il comma 15, invece, descrive la medesima situazione, ossia l'oggettiva incertezza, come presupposto per l'applicazione della riduzione delle sanzioni fino alla misura degli interessi legali, in relazione però alla particolare rilevanza delle incertezze interpretative che hanno dato luogo all'inadempienza (precisazione che non è contenuta nel comma 10), sempre in presenza dell'integrale pagamento dei contributi.

Per l'applicazione della nuova misura degli interessi legali, la circolare Inps 23/2018 indica i contributi con scadenza di pagamento a partire dal 1° gennaio 2018, mentre per le esposizioni debitorie pendenti alla predetta data, tenuto conto delle variazioni della misura degli interessi legali intervenute nel tempo, il calcolo degli interessi dovuti verrà effettuato secondo i tassi vigenti alle rispettive decorrenze.

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