Adempimenti

La Cu fa spazio ai premi di risultato trasformati in contributi

di Ornella Lacqua

Trovano più spazio i premi di risultato, se convertiti in benefit, ed entrano i corrispettivi degli affitti brevi. Sono alcune novità che caratterizzano la Certificazione unica 2018, sulle quali i sostituti d’imposta stanno lavorando in questi ultimi giorni disponibili prima dell’invio all’agenzia delle Entrate e della consegna ai contribuenti.

Entro il 7 marzo, infatti, i sostituti devono trasmettere alle Entrate le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo e ai redditi diversi. C’è invece più tempo per trasmettere le certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili tramite dichiarazione dei redditi precompilata: l’invio può essere effettuato, in questo caso, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770/2018), il 31 ottobre 2018.

Per il rilascio della Cu 2018 ai contribuenti, il sostituto d’imposta, quest’anno, ha tempo fino al 3 aprile (la scadenza è fissata al 31 marzo, ma si sposta al primo giorno feriale successivo).

Il modello e l’invio

Il flusso telematico da inviare all’agenzia delle Entrate è composto da diversi elementi:

il frontespizio, nel quale sono riportate le informazioni relative al tipo di comunicazione, i dati del sostituto, quelli del rappresentante firmatario della comunicazione, la firma della comunicazione e l’impegno alla presentazione telematica;

il quadro CT, dove vanno indicate le informazioni riguardanti la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modelli 730-4;

la certificazione unica 2018, nella quale si devono fornire i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale, le certificazioni riferite al lavoro autonomo, alle provvigioni e ai redditi diversi; in più, nella Cu 2018, trovano spazio anche i dati fiscali riguardanti le certificazioni dei redditi concernenti le locazioni brevi.

Il sostituto d’imposta può suddividere il flusso telematico inviando, oltre al frontespizio ed eventualmente al quadro CT, le certificazioni lavoro dipendente e assimilati separatamente dalle certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi. È anche possibile effettuare flussi telematici distinti nel caso di invio di sole certificazioni dati di lavoro dipendente, se risulta più agevole per il sostituto.

Il flusso deve essere presentato solo per via telematica e può essere trasmesso direttamente dal soggetto tenuto a effettuare la comunicazione o tramite un intermediario abilitato. La prova della presentazione è data dalla comunicazione che attesta l’avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata sempre telematicamente.

Nell’ipotesi in cui il sostituto d’imposta intendesse, prima del 7 marzo, annullare una Cu già presentata, dovrà predisporre una nuova certificazione, compilando la parte relativa ai dati anagrafici del contribuente e barrare la casella «Annullamento» posta nel frontespizio. Nel caso, invece, si volesse sostituire - sempre prima della scadenza - una certificazione già presentata, sarà necessario compilare una nuova certificazione comprensiva delle modifiche, barrando la casella «Sostituzione» nel frontespizio.

Le novità del 2018

Nella sezione riferita all’assistenza fiscale sono stati introdotti i punti 101,102, 165, 301 e 302 dedicati all’imposta sostitutiva sui premi di risultato.

Nello spazio per «Detrazioni e crediti» è stato aggiunto il punto 398 relativo al bonus Irpef (il credito d’imposta di circa 80 euro al mese riconosciuto ai percettori di reddito da lavoro dipendente o assimilato, da 8mila a 26mila euro nel 2017) che sia stato recuperato: la casella deve essere compilata soltanto nell’ipotesi di operazione straordinaria con passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro e senza estinzione del precedente sostituto, nel caso in cui quest’ultimo abbia recuperato il bonus Irpef. Se in sede di conguaglio è stato recuperato il bonus Irpef precedentemente riconosciuto, nel punto 394 va indicato l’ammontare del credito recuperato. In questa ipotesi, l’importo da riportare al punto 392 si deve intendere al netto della somma recuperata.

Nella sezione «Altri dati» sono scomparsi il contributo di solidarietà e quello sui trattamenti pensionistici, mentre sono state aggiunte alcune caselle per le pensioni degli orfani. La parte dedicata alle somme erogate per premi di risultato in forza di contratti collettivi aziendali o territoriali è stata ampliata, per poter contenere gli importi del benefit, nel caso in cui sia stato convertito in contributi ai fondi complementari o in contributi all’assistenza sanitaria (inoltre, nei nuovi punti 579 e 589 vanno indicate le somme e i valori previsti nell’articolo 51, comma 4 del Tuir che per scelta del lavoratore sono stati fruiti in sostituzione, in tutto o in parte, del premio di risultato).

La sezione «Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione – art. 51 Tuir» è stata divisa in due parti, una per il sostituto dichiarante e una per gli altri sostituti. Nella sezione Inps sono stati aggiunti i punti 41 e 42 riferiti ai soggetti terzi che hanno trasmesso i dati inseriti nelle denunce contributive mensili del soggetto che rilascia la certificazione. Infine, dopo la pagina dedicata al lavoro autonomo, è stata introdotta una pagina relativa alla certificazione dei redditi da locazioni brevi.

Leggi la guida alla compilazione della Cu punto per punto

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