Adempimenti

Affitti brevi, per il gestore c’è l’obbligo di rilascio

di Ornella Lacqua

Le ultime pagine della Cu 2018 sono dedicate al lavoro autonomo e alle locazioni brevi. La parte «Certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi» va utilizzata per indicare:

la corresponsione di somme erogate nel 2017, riferite a redditi di lavoro autonomo o redditi diversi (articolo 67, comma 1, del Tuir);

le provvigioni per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari, corrisposte nel 2017 e le provvigioni derivanti da vendita a domicilio, assoggettate a ritenuta a titolo d’imposta;

i corrispettivi erogati nel 2017 per prestazioni relative a contratti d’appalto cui si sono rese applicabili le disposizioni contenute nell’articolo 25-ter del Dpr 600/1973.

Vanno riportate in questo riquadro anche le indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di agenzia, per la cessazione da funzioni notarili e per la cessazione dell’attività sportiva quando il rapporto di lavoro è di natura autonoma.

Da notare che - in presenza di più compensi erogati allo stesso percipiente - il sostituto può comunicare i dati secondo le seguenti modalità:

totalizzare i vari importi e compilare un’unica certificazione se i compensi sono riferiti alla stessa causale;

compilare tante certificazioni quanti sono i compensi erogati nell’anno, numerando progressivamente le singole certificazioni che riguardano lo stesso percipiente.

In caso di decesso del percettore, il sostituto d’imposta deve rilasciare agli eredi la certificazione relativa al soggetto deceduto, che attesta i redditi e le altre somme a lui corrisposte, indicando nella parte «dati anagrafici» i dati relativi al defunto.

Nel caso in cui il sostituto d’imposta abbia erogato somme relative a redditi di lavoro autonomo a percipienti esteri privi di codice fiscale, i dati devono essere indicati esclusivamente nel prospetto SY del modello 770/2018, nella sezione IV riservata al percipiente estero privo di codice fiscale.

Una nuova pagina della Cu 2018 serve a gestire il regime fiscale delle locazioni brevi. I soggetti residenti in Italia che esercitano attività di intermediazione immobiliare e quelli che gestiscono portali telematici - qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi a questi contratti o qualora intervengano nel pagamento dei canoni o corrispettivi - operano, in qualità di sostituti d’imposta, una ritenuta del 21% sull’ammontare dei canoni e corrispettivi all’atto del pagamento al beneficiario e provvedono al versamento e al rilascio della relativa certificazione.

Per la compilazione della sezione ad hoc della Cu 2018 va utilizzato il principio di cassa: pertanto, nel caso di un reddito percepito, scaturisce per il sostituto l’obbligo di versare le relative ritenute e di rilasciare la certificazione unica. I compensi relativi alle locazioni brevi possono assumere la qualifica alternativamente di redditi fondiari e di redditi diversi per i quali è previsto ai fini della tassazione una imputazione rispettivamente per competenza e per cassa. Quindi, nella compilazione della Cu, è necessario coordinare il principio di cassa seguito nella Cu, con la natura dei corrispettivi percepiti, tenuto conto della successiva tassazione in sede di dichiarazione dei redditi.

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