Adempimenti

Politiche attive e convenzione Regioni-Inps

di Josef Tschöll

Passa alla fase di attuazione quanto previsto dal decreto correttivo al Jobs act in materia di ammortizzatori sociali in deroga e utilizzo alternativo delle risorse a favore delle politiche attive del lavoro.

L'Inps interviene con la circolare 6/2018 sulla possibilità introdotta dal Dlgs 185/2016, il quale ha inserito il comma 6-bis all'articolo 44, del Dlgs 148/2015 (disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro).

La modifica normativa consentiva da un lato alle Regioni e Province autonome di poter disporre, per il 2016, l'utilizzo delle risorse per i trattamenti di integrazione salariale e di mobilità in deroga in eccedenza alla quota attribuita (nel limite del 50%) disponendo l'integrale copertura degli oneri connessi a carico delle finanze regionali o delle risorse assegnate alla Regione o alla Provincia autonoma nell'ambito di piani o programmi con specifica destinazione (preferibilmente ad aree di crisi industriale complessa). Dall'altro lato e in alternativa affida alle Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano la facoltà di destinare le risorse attribuite ad azioni di politica attiva del lavoro.

Tale norma è efficace anche con riferimento ai provvedimenti di assegnazione delle risorse alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano già emanati per gli anni 2014, 2015 e 2016, con esclusione delle risorse già oggetto di decretazione da parte delle Regioni e delle Province autonome. Dopo le modifiche al Dlgs 148/2015, il ministero del Lavoro ha chiarito, con la circolare 34/2016, che le Regioni e le Province autonome possono finalizzare tali risorse ad azioni di politica attiva del lavoro, però a condizione che queste devono in ogni caso avere avuto inizio entro il 2016 e qualora sia stata effettua apposita comunicazione al Ministero con indicazione dell'importo previsto.

Erogazione Inps e convenzione. Sulla base di queste premesse è stata prevista la possibilità di erogare gli importi spettanti nell'ambito delle misure di politiche attive del lavoro da parte dell'Inps per conto delle singole Regioni o Province autonome. I destinatari delle misure riceveranno, dunque, gli importi spettanti tramite l'Inps e non direttamente dalla propria Regione o Provincia autonoma. Con la determinazione presidenziale (Inps) è stato approvato lo schema di convenzione che dovrà necessariamente regolamentare i rapporti tra Inps e Regioni/Province autonome per il servizio prestato. La convenzione potrà avere una durata fino alla fine del 2019, salvo proroghe, e comunque nel limite delle risorse finanziarie destinate e successivamente comunicate all'Inps dalla Regione o Provincia autonoma.

Oggetto della convenzione è l'erogazione, da parte dell'istituto previdenziale, di trattamenti economici di politica attiva del lavoro finanziati dalle risorse di cui al sopra citato articolo 44, comma 6-bis, del Dlgs 148/2015 (garantite dal Fondo sociale per l'occupazione e la formazione), in favore dei soggetti individuati esclusivamente dalla Regione/Provincia autonoma.

In ogni caso prima della firma della convenzione sono necessari alcuni passaggi e adempimenti. In primo luogo è necessario che le Regioni/Province autonome abbiano terminato il processo di decretazione degli ammortizzatori in deroga. Con nota del 10 aprile 2017, il ministero del Lavoro ha ribadito che, solo una volta completato il processo di decretazione da parte di Regioni e Province autonome, le stesse potranno utilizzare le risorse residue per misure di politica attiva, assumendosi la responsabilità e l'onere finanziario della gestione di eventuali situazioni non definite e stipulando un'apposita convenzione con l'Inps, in qualità di mero ente erogatore.

Le somme disponibili a tal fine sono date dalla differenza tra lo stanziato ministeriale e l'importo che la Regione o Provincia autonoma ha impegnato con i decreti di concessione dell'ammortizzatore sociale in deroga. Per poter quantificare l'ammontare delle risorse finanziarie residue ancora a disposizione, oltre alla dichiarazione di chiusura delle decretazioni relative alla concessione di integrazioni salariali in deroga e di mobilità in deroga relative agli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'Inps deve essere in possesso di una dichiarazione, della Regione o Provincia autonoma, che attesti l'invio, con esito positivo, di tutti i predetti decreti all'istituto previdenziale tramite il Sistema informativo dei percettori (SIP).

A tal fine le Regioni/Province autonome dovranno validare l'elenco dei decreti inviati a loro in precedenza dall'Inps (seppur privi dei decreti errati/non andati a buon fine oppure non inviati tramite Sip). Di conseguenza l'Inps richiede i seguenti adempimenti preliminari per firmare la convenzione (in mancanza non potrà darsi luogo alla sottoscrizione):
• la formale comunicazione da parte della Regione/Provincia autonoma, sotto la propria responsabilità, di aver completato la decretazione relativa agli anni 2014, 2015, 2016 e 2017; di aver trasmesso tutti i decreti, con esito positivo, in Banca Dati Percettori (SIP) e che non vi sono decreti ulteriori rispetto a quelli indicati, assumendosi, al contempo, la responsabilità e l'onere finanziario della gestione di possibili ulteriori situazioni non definite;
• la successiva quantificazione da parte dell'Inps delle quote regionali disponibili;
• l'adozione dell'atto da parte della Regione/Provincia autonoma con il quale la stessa accerta ed individua le somme da destinare alle azioni di politica attiva del lavoro, oggetto della convenzione. Tale atto deve essere coerente con la quantificazione delle risorse disponibili fornita dall'Inps e deve indicare esplicitamente che le somme individuate saranno finalizzate all'erogazione delle prestazioni di politica attiva.

Adempimento e servizio. Il ruolo dell'Inps è sostanzialmente di mero “ente pagatore” e fornitore di dati per il monitoraggio/rendicontazione. Secondo l'istituto previdenziale la responsabilità esclusiva è della Regione/Provincia autonoma, previa istruttoria dei requisiti, dell'individuazione dei soggetti destinatari dell'azione di politica attiva e della comunicazione dei dati necessari per il pagamento degli importi stabiliti alla direzione regionale/direzione di coordinamento metropolitano dell'Inps competente. La trasmissione degli elenchi delle persone aventi diritto, nonché dei relativi dati (anagrafici, coordinate bancarie etc.), verranno effettuate secondo modalità telematiche.
Dopo la ricezione dei dati l'Inps dovrà effettuare i pagamenti entro 30 giorni, verificando in ogni caso l'esistenza in vita del beneficiario e non assumendosi alcuna responsabilità relativamente ad eventuali pagamenti effettuati erroneamente dietro indicazione della Regione/Provincia autonoma.

Inoltre, l'Inps non assume nessuna responsabilità per eventuali ritardi dei pagamenti derivanti da una trasmissione da parte della Regione/Provincia autonoma non conforme, non svolgerà attività di recupero per indebiti e non effettuerà controlli circa la sussistenza dei requisiti per l'erogazione dell'importo concesso. Anche l'eventuale contenzioso amministrativo e giudiziario è di competenza della Regione/Provincia autonoma.
Infine, la convenzione consente all'Inps di procedere anche a pagamenti ulteriori rispetto a quelli autorizzati dal Ministero, ma a condizione che siano coperte da risorse proprie delle Regioni/Province autonome e da accreditare sulla contabilità speciale di Tesoreria della direzione regionale/direzione di coordinamento metropolitano.
Per ogni pagamento effettuato dall'Inps nei confronti dei singoli beneficiari, è riconosciuto a favore dell'istituto previdenziale un importo di 4,86 Euro a titolo di compenso per l'erogazione del servizio. L'onere è a carico della Regione/Provincia autonoma e sarà emessa fattura da parte della direzione regionale Inps.

Regime fiscale, adempimenti amministrativi e monitoraggio. L'Inps precisa nella circolare 6/2018 che i trattamenti economici, a qualunque titolo erogati, costituiscono reddito assimilato a quello da lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera c), del Dpr 917/1986. L'istituto previdenziale, in qualità di sostituto d'imposta, è tenuto ad operare, all'atto del pagamento, le ritenute Irpef come previsto dall'articolo 24 del Dpr 600/1973 e ad applicare le detrazioni fiscali relative al periodo per le quali spetta il trattamento economico. È tenuto altresì ad elaborare il conguaglio fiscale di fine anno, con il conseguente rilascio della certificazione unica dei redditi.
Inoltre, l'Inps si impegna a fornire al ministero del Lavoro e alla Regione/Provincia autonoma, mensilmente e a richiesta, il dettaglio dei singoli pagamenti, o qualsiasi altro documento equivalente, necessario per attestare l'erogazione dell'importo a favore dei singoli beneficiari, al fine di permettere di avviare le procedure di controllo e rendicontazione della spesa.

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