Adempimenti

Chiamata entro 90 giorni per stipulare il patto di servizio

di Gianni Bocchieri

La Conferenza Stato-Regioni e Province autonome ha raggiunto (il 21 dicembre) l’intesa su tre decreti ministeriali (in attesa di pubblicazione) che contribuiscono a disciplinare l’organizzazione del mercato del lavoro:

il Dm di definizione degli indirizzi generali in materia di politiche attive del lavoro (Pal) e di definizione dei livelli essenziali delle prestazioni (Lep) in base all’articolo 2 del Dlgs 150/2015;

il Dm in materia di accreditamento dei servizi per il lavoro (articolo 12 del Dlgs 150/2015);

il Dm di definizione dei requisiti giuridici delle Agenzie per il lavoro (articolo 5 del Dlgs 276/2003).

Con il decreto riguardante Pal e Lep state definite anche le relative linee di indirizzo triennali e annuali, riconducibili al consolidamento della rete dei servizi per il lavoro e alla completa implementazione del suo sistema informativo unitario per lo scambio di informazioni tra Stato, Regioni e Inps. Tra gli obiettivi del 2018 c’è la messa a regime dell’assegno di ricollocazione.

Per la verifica degli obiettivi annuali viene individuato un nucleo minimo di indicatori tra cui il numero di patti di servizio stipulati, i partecipanti alle politiche attive e il numero di percettori dell’assegno di ricollocazione inseriti nel mercato del lavoro. Individuati anche i Lep da erogare su tutto il territorio nazionale. Infine, con lo stesso provvedimento viene fissato in 90 giorni dal rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (Did) il termine entro cui l’operatore del centro per l’impiego deve convocare i disoccupati che non si presentano spontaneamente per la stipula del patto di servizio.

Per quanto concerne l’accreditamento dei servizi per il lavoro, la Conferenza ha approvato i criteri comuni a cui le Regioni dovranno attenersi, con l’importante previsione che anche gli operatori accreditati a livello nazionale debbano avere almeno una sede nel territorio regionale in cui intendono operare. È previsto, inoltre, che questi operatori “nazionali” eroganti i servizi relativi all’assegno di ricollocazione dovranno possedere i nuovi standard definiti dal Dm entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore. Nello stesso arco temporale le Regioni dovranno adeguare le loro discipline alle disposizioni del decreto stesso, mentre gli operatori già accreditati a livello territoriale potranno continuare a erogare servizi al lavoro, senza soluzione di continuità.

Con il Dm che disciplina i requisiti per l’iscrizione all’albo delle Agenzie per il lavoro, è stata sancita l’intesa sul provvedimento, sostitutivo della disciplina del 2004, contenente i requisiti professionali e strutturali che gli operatori devono avere per lo svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale e supporto alla ricollocazione. In particolare, per la somministrazione e l’intermediazione, il Dm individua dei requisiti aggiuntivi per ottenere l’autorizzazione ministeriale, quali la presenza di almeno sei sedi operative adibite a sportello in almeno quattro regioni, un minimo di 20 ore di apertura degli sportelli al pubblico e la presenza di almeno due operatori per ogni sede operativa

Infine, in Conferenza unificata è stato raggiunto l’accordo sul piano di rafforzamento dei servizi per il lavoro, richiamato da una norma del 2015, con cui si prevede l’assunzione di 1.000 persone a tempo determinato da assegnare ai centri per l’impiego per l’erogazione di tutti i servizi elencati dal Dlgs 150/2015 secondo gli standard definiti dai livelli essenziali delle prestazioni.

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