Adempimenti

Premi dettagliati nella certificazione unica

di Nevio Bianchi e Barbara Massara

Pubblicato sul sito dell’agenzia delle Entrate il modello definitivo delle certificazioni uniche (Cu) relative ai redditi erogati nel 2017. La scadenza per l’invio telematico all’Agenzia rimane il 7 marzo, mentre la consegna/trasmissione al sostituito deve avvenire entro il 31 marzo.

Per le sole Cu su redditi esenti o con cui si certificano redditi per i quali non si può presentare la dichiarazione precompilata (come quelli di lavoro autonomo professionale o le provvigioni), l’invio telematico è spostato al 31 ottobre, per il nuovo termine previsto dalla legge di Bilancio 2018 per la trasmissione telematica del 770.

La Cu ospita un nuovo quadro, riservato ai corrispettivi/canoni incassati da società di intermediazione immobiliare o dai soggetti che gestiscono canali telematici e poi riversati ai beneficiari, per le locazioni brevi (fino a 30 giorni) per immobili a uso abitativo in base all’articolo 4 del Dl 50/2017.

Per il resto, la struttura della Cu è sostanzialmente quella degli anni scorsi, arricchita di nuovi campi e snellita di altri, recependo le novità fiscali applicate nel 2017. Tra queste, le più rilevanti hanno riguardato la disciplina dei premi di risultato detassati o che, se convertiti in beni e servizi, beneficiano del regime fiscale indicato dall’articolo 51, commi 2, 3 e 4 del Tuir.

L’importo massimo del premio detassato nel 2017, da indicare nel punto 572 è di 3.000 euro, ovvero 4.000 euro ma solo per le aziende che hanno previsto forme di coinvolgimento paritetico dei dipendenti nell’organizzazione del lavoro e comunque per le sole erogazioni riferite a contratti collettivi stipulati entro il 24 aprile 2017.

In caso di totale o parziale conversione del premio in benefit totalmente esenti (comma 2 e ultimo periodo del comma 3 dell’articolo 51), da riportare nel punto 573, da quest’anno viene richiesto al sostituto di specificare gli importi convertiti per scelta del dipendente in contributi di previdenza complementare (punto 574) o in contributi di assistenza sanitaria integrativa (punto 575). Tali importi sono da intendersi come un di cui del complessivo ammontare già indicato nel punto 573.

Qualora, invece, il lavoratore abbia optato per la conversione del premio in erogazioni e beni (comma 4 dell’articolo 51), tra i quali la forma più interessante sono i contributi aziendali in conto interessi sui mutui, posto che queste somme/servizi non sono totalmente esenti, bensì convenzionalmente tassati in base alle specifiche regole previste dalla norma, tali importi andranno separatamente esposti nel punto 579.

Istruzioni delle Entrate per la certificazione unica 2018

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