Adempimenti

Indennità risarcitorie non imponibili ai fini del reddito

di Salvatore Servidio

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 18 dicembre 2017, numero 153/E, interviene sul trattamento tributario delle somme corrisposte da un banca ai propri soci a seguito della stipula di specifici accordi transattivi.

Il quesito è posto da una banca in liquidazione coatta amministrativa, che ha stipulato degli accordi transattivi, con larga parte della propria base sociale, relativi a pretese risarcitorie che i soci avrebbero potuto vantare nei confronti della stessa relativamente all'investimento effettuato, negli anni dal 2007 al 2016, in azioni della banca medesima.

A fronte degli accordi, i soci si sono impegnati a non far valere le proprie pretese circa la responsabilità della banca in relazione all'acquisto/sottoscrizione delle proprie azioni.
In relazione a detti accordi transattivi la banca chiede se sia tenuta ad adempiere agli obblighi di sostituto d'imposta, ritenendo essa che «il predetto indennizzo, diretto a ristorare il danno patrimoniale subito dai soci per effetto della perdita di valore delle partecipazioni, non generi alcun reddito imponibile in capo ai soci stessi e, pertanto, risulta escluso ogni obbligo di sostituzione in capo alla banca».

Con il documento di prassi in esame, l'agenzia delle Entrate ricorda che con la risoluzione 12 gennaio 2017, n. 3/E, in relazione alle «somme erogate a favore dei soggetti vittime della risoluzione degli istituti di credito di cui al decreto legge 3 maggio 2016, n. 59, a valere sul fondo di solidarietà previsto dall'articolo 1, commi da 855 a 861, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016)», ha concluso per la non imponibilità, ai fini delle imposte sui redditi, degli indennizzi forfettari in questione.

Il caso specifico riguarda accordi transattivi che non sono basati su una previsione normativa ad hoc, ma rispondono alle medesime esigenze menzionate nella risoluzione n. 3/E/2017, per cui l'Amministrazione ha ritenuto che i relativi indennizzi non assumono rilevanza reddituale, , ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Dpr 22 dicembre1986, numero 917, e la banca non è tenuta ad adempiere agli obblighi di sostituto d'imposta.

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