Adempimenti

L’indennità sostitutiva del preavviso tassata in forma separata

di Salvatore Servidio

Si premette che l'interruzione del rapporto di lavoro, tanto da parte del datore di lavoro che del dipendente, nel caso in cui non sia sorretta da giusta causa (ovvero un inadempimento della controparte talmente grave da rendere intollerabile la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto), deve essere intimato con il preavviso stabilito dal contratto collettivo di categoria (artt. 21118 e 2119 c.c.).
Durante il periodo di preavviso, di regola, il lavoratore deve continuare a prestare la sua attività lavorativa, conservando tutti gli obblighi e i diritti che derivano dal contratto di lavoro.
Se la parte che intende interrompere il rapporto di lavoro non rispetta il periodo di preavviso, è tenuta a corrispondere alla controparte un'indennità sostitutiva dello stesso, pari alle retribuzioni che il lavoratore avrebbe percepito se avesse lavorato durante il preavviso. Inoltre, vi sono determinate ipotesi in cui il datore di lavoro è obbligato a corrispondere l'indennità sostitutiva del preavviso (art. 2121 c.c.).

Natura del'indennità - Originariamente, la giurisprudenza riteneva che questa indennità avesse natura prettamente risarcitoria, volta a indennizzare il beneficiario del pregiudizio subito per la perdita immediata del posto di lavoro (cfr. Cass. 28 maggio 1992, n. 6406); successivamente, tuttavia, è stata attribuita a questa somma natura retributiva, pur non essendo strettamente connessa allo svolgimento di un'attività lavorativa.
Per tale motivo, la giurisprudenza ha chiarito che in presenza di un licenziamento illegittimo, nel caso in cui sia prevista una tutela reintegratoria, il lavoratore non ha diritto a tale indennità poiché in questo caso non vi è alcuna interruzione del rapporto.
Al contrario, nei casi in cui è prevista una tutela meramente economica, questa indennità non è incompatibile con il risarcimento accordato dalla legge poiché hanno due diverse funzioni. Infatti, l'indennità sostitutiva del preavviso sanziona il fatto che il rapporto di lavoro è stato interrotto immediatamente, mentre l'indennizzo riconosciuto dalla legge risarcisce il lavoratore per i danni derivanti dalla mancanza di una giusta causa o di un giustificato motivo.
Tale conclusione, ad oggi, appare particolarmente rilevante a fronte delle ultime innovazioni legislative che hanno ampliato l'ambito della tutela economica del lavoratore illegittimamente licenziato (v. legge 20 maggio 2016, n. 76).
Ipotesi in cui è dovuta l' indennità sostitutiva del preavviso:
• dimissione per giusta causa (Cass. 11 gennaio 1995, n. 276; 13 settembre 1997, n. 9137);
• dimissione della lavoratrice presentate durante il periodo in cui opera il divieto di licenziamento (art. 55 D.Lgs 26 marzo 2001, n. 151; Cass. 22 ottobre 1991, n. 11164);
• dimissione della lavoratrice rassegnate a seguito di licenziamento per matrimonio (art. 35, comma 4, D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198).


Tassazione dell'indennità sostitutiva del preavviso - L'indennità va calcolata, in base a quanto stabilito dall'art. 2121 c.c., tenendo conto di tutti i diritti che sarebbero maturati durante il preavviso se questo fosse stato lavorato.
Ai sensi dell'art. 51 del D.P.R. 22 dicembe 1986, n. 917, il reddito di lavoro dipendente e' costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro.
La giurisprudenza ha affermato al riguardo il seguente principio di diritto: «In tema di imposte sui redditi da lavoro dipendente, dalla lettura coordinata degli artt. 6, comma secondo, e 46 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (…), si ricava che, al fine di poter negare l'assoggettabilità ad IRPEF di una erogazione economica effettuata a favore del prestatore di lavoro da parte del datore di lavoro, è necessario accertare che la stessa non trovi la sua causa nel rapporto di lavoro e, se ciò non viene positivamente escluso, che tale erogazione, in base all'interpretazione della concreta volontà manifestata dalle parti, non trovi la fonte della sua obbligatorietà né in redditi sostituiti, né nel risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi futuri, cioè successivi alla cessazione od all'interruzione del rapporto di lavoro» (Cass. 6 settmbre 2013, n. 20482; 16 maggio 2014, n. 10749; 4 febbraio 2016, n. 2229).
L'indennità è pertanto assoggettata a contribuzione previdenziale, mentre dal punto di vista fiscale, il Tuir, nel definire l'indennità sostitutiva del preavviso come una quota percepita "una volta tanto in dipendenza della cessazione" del rapporto di lavoro, stabilisce che l'applicazione dell'imposta sulle persone fisiche all'indennità sostitutiva avvenga separatamente (art. 17, comma 1, lett.a), applicandovi la stessa aliquota determinata per il calcolo dell'Irpef sul tfr (art. 19, commi 1 e 2) In pratica, calcolare l'aliquota da assoggettare al Tfr, es. 23%, ed applicarla sull'imponibile dell'indennità di preavviso.
In sostanza, la tassazione separata consiste nel calcolare l'imposta in misura diversa dagli altri redditi.
La particolarità dei redditi per i quali si applica la tassazione separata consiste nel fatto che essi, pur assumendo rilevanza fiscale al momento in cui sono percepiti, si formano nel corso di uno o più periodi d'imposta precedenti (redditi di formazione pluriennale).

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