Adempimenti

Cigs, autorizzazione conguaglio e decadenza semestrale

di Massimo Braghin

Il conguaglio o la richiesta di rimborso delle integrazioni corrisposte ai lavoratori devono essere effettuati, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo.

Tale termine è previsto dal comma 3 dell'art. 7 del Dlgs n. 148/2015 che, in tema di Cassa integrazione salariale straordinaria, decorre dalla data posteriore tra la fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione e la data di emanazione del relativo decreto ministeriale. Non rileva, ai fini della decadenza semestrale, la data di autorizzazione al conguaglio rilasciata dall'Inps, che rimane presupposto essenziale per il pagamento del contributo addizionale e della copertura figurativa dei lavoratori.

Eventuali ritardi di presentazione della domanda telematica da parte dell'azienda per richiedere l'autorizzazione al conguaglio in Uniemens della Cigs anticipata, non potranno pertanto essere imputati all'Istituto che sarà tenuto a rispettare i termini di emissione dell'autorizzazione entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda completa, con il rischio non essere in grado di rispettare il termine di decadenza semestrale.

In tale contesto si è inserita l'Inps con il messaggio n. 4746 del 28 novembre 2017 sollecitando le proprie strutture a rispettare rigorosamente i termini di conclusione del procedimento entro 30 giorni dalla presentazione della domanda completa al fine di evitare i suddetti termini semestrali decadenziali, dovuti all'intempestività dell'emanazione del provvedimento autorizzativo quale atto dovuto e necessario sia ai fini dell'accredito della contribuzione figurativa in capo ai lavoratori sia per il corretto assolvimento degli obblighi contributivi (contributo addizionale).

Chiaramente potranno verificarsi casi in cui la decadenza del termine sia dovuta proprio all'Istituto che ha emanato il ritardo il provvedimento di autorizzazione: in questo caso la sede competente dovrà informare con apposita relazione da inviare tramite Pei, la Direzione centrale Ammortizzatori sociali per le conseguenti valutazioni.

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