Adempimenti

Anf, conguaglio in uniemens per periodi pregressi

di Michele Regina

L'Inps, con messaggio 31 ottobre 2017, numero 4283, ricorda che l'assegno per il nucleo familiare (Anf) spetta ai nuclei dei lavoratori dipendenti iscritti alle casse gestite dall'Inps.

In ossequio all'articolo 2 del Dl 69/1988 dal 1° gennaio 1998, è stata istituita, nel rispetto di limiti soggettivi e reddituali, una prestazione definita "assegno per il nucleo familiare", in sostituzione dei vecchi assegni familiari previsti dal Dpr 30 maggio 1955, numero 797. La prestazione consiste in una somma erogata dall'Inps, ma anticipata dai datori di lavoro, ai dipendenti in misura declinata in base ai numero dei familiari ed al reddito del nucleo dei medesimi dipendenti.

L'assegno mensile viene è integrato da ulteriori importi correlati al numero dei figli, con esclusione del primo. Il datore che anticipa le somme per conto dell'Inps le recupera con conguaglio dei contributi mensili dovuti.

L'importo delle somme, calcolato in base alle predette condizioni soggettive e reddituali, viene corrisposto dal datore al proprio dipendente a condizione che lo stesso abbia presentato all'azienda l'apposito modello di richiesta con cui è resa una dichiarazione di responsabilità, ai sensi del Dpr 445/2000, circa la sussistenza delle predette condizioni che ne permettono la fruizione.

I redditi dichiarati con la autocertificazione sono riferiti all'anno solare precedente a quello della richiesta di Anf. L'assegno quindi, in base alla situazione reddituale, decorre dal mese di luglio dell'anno di richiesta fino a giugno dell'anno successivo. Nel caso in cui la domanda venga proposta per uno o per più periodi pregressi, gli arretrati spettanti vengono corrisposti entro cinque anni, secondo il termine di prescrizione quinquennale.

In tali casi l'Istituto precisa che i datori di lavoro interessati al conguaglio di importi di Anf arretrati, a partire dalle denunce con periodo di competenza novembre 2017, potranno richiedere per ogni singolo dipendente gli importi spettanti entro un tetto massimo di 3.000 euro, valorizzandolo nel flusso uniemens, all'interno dell'elemento “CausaleRecANF” di “ANFACredAltre” il codice causale L036 avente il significato di "Recupero assegni nucleo familiare arretrati".

Invece le istanze di arretrati eccedenti e ulteriori e non conguagliabili secondo le nuove disposizioni, potranno essere accolte ma conguagliate utilizzando esclusivamente flussi di regolarizzazione con l'indicazione del codice causale "L036" e il totale dell'importo.

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