Adempimenti

Domicilio digitale, un nuovo strumento per le comunicazioni della Pa

di Salvatore Servidio

L'articolo 3-bis del codice dell'amministrazione digitale (Dlgs 7 marzo 2005, n. 82, aggiornato dall'articolo 4 del Dlgs 26 agosto 2016, n. 179), in vigore dal 14 settembre 2016, sancisce che, al fine di facilitare la comunicazione tra pubbliche amministrazioni e cittadini, è facoltà di ogni cittadino indicare alla pubblica amministrazione, tramite il Comune di residenza, un proprio indirizzo di posta elettronica certificata (Pec) quale suo domicilio digitale.

Il domicilio digitale deve essere inserito nell'anagrafe nazionale della popolazione residente (Anpr) e reso disponibile a tutte le Pa e ai gestori o esercenti di pubblici servizi.

Una volta inviata l'istanza, la pubblica amministrazione competente comunicherà esclusivamente tramite il domicilio digitale indicato.

In pratica, il domicilio digitale consente alle pubbliche amministrazioni di comunicare direttamente con il cittadino, senza intermediari ed in tempo reale, e per farlo, la comunicazione passa attraverso l'indirizzo Pec presente nell'Anpr.
Il comma 4 dell'articolo 3-bis prevede, infatti, che a decorrere dal 1° gennaio 2013, le amministrazioni pubbliche e i gestori o esercenti di pubblici servizi comunicano con il cittadino esclusivamente tramite il domicilio digitale dallo stesso dichiarato.

Il domicilio online, essendo legato a un indirizzo di posta certificata Pec, funziona al pari di un recapito ufficiale ma elettronico. Il domicilio digitale serve pertanto a ricevere tutte le comunicazioni e le notifiche di atti come le cartelle esattoriali, multe stradali, inviare documenti, ecc.

L'attivazione del domicilio si richiede al Comune di residenza attraverso un apposito modulo domanda.

Una volta effettuata l'attivazione del domicilio digitale, il passo successivo sarà l'abolizione dell'obbligo di conservazione dei documenti, qualora siano già in possesso di un ufficio della pubblica amministrazione.

In attesa della registrazione del domicilio digitale nell'Anpr, per le sole istanze dove è prevista la presenza di un professionista e per favorire al massimo la gestione telematica, il portale chiederà all'utente di dichiarare un indirizzo Pec come domicilio digitale. Chi non possedesse un proprio indirizzo Pec può scegliere se procurarsene uno oppure può decidere di domiciliarsi presso il professionista incaricato. Questa facoltà riguarda i soli privati cittadini; le imprese, così come i liberi professionisti, devono già avere un indirizzo Pec.

Il domicilio digitale, insieme all'identità digitale Spid (Sistema pubblico di identità digitale), all'anagrafe nazionale online e all'imminente arrivo dello Spid europeo 2018, rappresentano tasselli fondamentali verso il completamento della cittadinanza cittadinanza digitale.

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