Adempimenti

Dall’Inps le istruzioni per il Fondo di solidarietà bilaterale della provincia di Bolzano

di Luca Vichi

Con la circolare 125 del 9 agosto 2017 l'Inps ha fornito le modalità di accesso al Fondo di solidarietà bilaterale della provincia autonoma di Bolzano e illustra la disciplina dell'assegno ordinario erogato dallo stesso. L'Istituto ha illustrato inoltre le modalità di compilazione del flusso Uniemens nonché le modalità di recupero dei versamenti al fondo di integrazione salariale.
Si ricorda come il predetto fondo trovi il proprio fondamento nel decreto 98187/2016 attuativo degli accordi stipulati in data 15 dicembre 2015 e 27 aprile 2016.

L'assegno ordinario
Il fondo garantisce una tutela in costanza di rapporto di lavoro, per il tramite dell'assegno ordinario, a favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro privati:
- appartenenti a settori che non rientrano nell'ambito di applicazione della cassa integrazione guadagni;
- per i quali non siano stati costituiti fondi di solidarietà di cui agli articoli 26 e 27 del Dlgs 148/2015;
- che occupano almeno il 75 per cento dei propri dipendenti in unità produttive ubicate nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige
in caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa riconducibile alle medesime cause della cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria.
Il fondo provvede inoltre a versare alla gestione di iscrizione del lavoratore interessato alla riduzione o sospensione dell'attività lavorativa la contribuzione correlata alla prestazione.

Soggetti beneficiari
Alle prestazioni del fondo di solidarietà sono ammessi tutti i lavoratori dipendenti, siano essi a tempo determinato ovvero a tempo indeterminato, compresi gli assunti con contratto di apprendistato professionalizzante e con la sola esclusione dei lavoratori dirigenti e dei lavoratori a domicilio.
È richiesta un'anzianità di lavoro effettivo presso l'unità produttiva per la quale è richiesta la prestazione di almeno 90 giorni dalla data di presentazione della domanda di concessione del trattamento.

Misura e durata
L'assegno ordinario è di importo pari all'integrazione salariale e dunque ammonta, nel limite dei massimali annualmente previsti per la cassa integrazione guadagni ordinaria, all'80 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le ore zero e il limite dell'orario contrattuale (non si applica la riduzione del 5,84 per cento).
La prestazione può essere concessa per una durata massima non superiore a 13 settimane per ogni unità produttiva e, in ogni caso, nel limite di 26 settimane complessive di fruizione nel biennio mobile. Per ciascuna unità produttiva l'assegno ordinario non può superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile.

Finanziamento
Le prestazioni del Fondo sono finanziate con i seguenti contributi:
- contributo ordinario pari allo 0,45 per cento, di cui 0,30 per cento a carico del datore di lavoro e 0,15 per cento a carico dei lavoratori;
- contributo addizionale a carico del datore di lavoro pari al 4 per cento delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali perse dai lavoratori che fruiscono della prestazione.

Codifica aziende
Le posizioni contributive dei datori di lavoro interessati sono contraddistinte dal codice di autorizzazione “6P”. I datori di lavoro che abbiano le caratteristiche per la partecipazione obbligatoria al fondo in commento devono fare richiesta alle sedi Inps competenti avvalendosi della funzionalità “contatti” del cassetto previdenziale aziende, trasmettendo una dichiarazione di responsabilità in ordine all'esistenza del requisito occupazionale con l'apposito modulo “SC92”.

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