Adempimenti

Crediti Pa, compensazioni in cartella anche per il 2017

di Salvatore Servidio

Le compensazioni dei crediti nei confronti della Pubblica amministrazione saranno possibili anche nel 2017. Con l'entrata in vigore del decreto del ministero dell'Economia e Finanze del 9 agosto 2017, in vigore dal 21 agosto 2017, anche quest'anno si dà ad imprese e professionisti che vantano crediti con lo Stato la possibilità di compensarli con le cartelle esattoriali.


Le disposizioni della "Manovra Correttiva 2017"
L'articolo 9-quater del Dl 24 aprile 2017, n. 50, inserito dalla legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96, ha esteso anche al 2017 la possibilità di compensazione delle cartelle di pagamento in favore delle imprese e dei professionisti titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e servizi, maturati nei confronti della pubblica amministrazione, demandando a un successivo decreto ministeriale il compito di individuare le relative modalità attuative.
Più in dettaglio, con le modifiche in esame viene prorogata al 2017 l'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 12, comma 7-bis, del Dl 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9. Il richiamato comma 7-bis ha consentito la compensazione, per il 2014, delle cartelle esattoriali in favore delle imprese titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della P.A., certificati secondo le modalità di cui ai Dm Economia 22 maggio 2012 e 25 giugno 2012, ove la somma iscritta a ruolo fosse inferiore o pari al credito vantato.
Si ricorda che la validità di tale norma è stata estesa all'anno 2015 dall'articolo 1, comma 19, della legge di stabilità 2015 (legge 23 dicembre 2014, n. 190) ed al 2016 dall'articolo 1, comma 129, della legge di stabilità 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208).
Con il decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 settembre 2014 sono state disposte le modalità di individuazione degli aventi diritto, nonché di trasmissione dei relativi elenchi all'agente della riscossione; nello specifico, il decreto ha consentito la compensazione, nell'anno 2014, delle cartelle esattoriali notificate entro il 31 marzo 2014.
Con il successivo decreto del 13 luglio 2015 sono state definite per il 2015 le modalità di compensazione, per l'anno 2015, delle cartelle esattoriali in favore di imprese e professionisti titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nei confronti della pubblica amministrazione.
Il decreto del 27 giugno 2016 ha riproposto la disciplina secondaria degli anni precedenti anche per le compensazioni 2016.


Normativa di attuazione per il 2017
Le disposizioni in esame prevedano che, per l'anno 2017, il decreto ministeriale di attuazione sia adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del Dl n. 50/2017.
A tale proposito, sulla Gazzetta Ufficiale n. 194 del 9 agosto 2017 è stato pubblicato il Dm 9 agosto 2017, in base al quale – come già rilevato - risultano compensabili le cartelle esattoriali che si riferiscono ai carichi affidati agli agenti della riscossione entro il 31 dicembre 2016.
Quanto alle modalità attuative, il decreto odierno rinvia al decreto 24 settembre 2014, stabilendo che le disposizioni ivi previste si applicano anche per il 2017. Ne deriva che, anche per quest'anno, vengono confermate le modalità operative già valide per gli scorsi anni e contenute nei decreti ministeriali del 25 giugno e 19 ottobre 2012.
La compensazione può essere effettuata solo se la somma iscritta a ruolo è inferiore o pari al credito vantato.
Si ricorda infine che il decreto in esame prevede che l'applicazione delle richiamate disposizioni in ordine alla possibilità di compensazione dei crediti per l'anno 2017 riguardi i carichi affidati agli agenti di riscossione entro il 31 dicembre 2016, ricomprendendo quindi anche i debiti relativi alla definizione agevolata di cui all'art. 6 del Dl 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.
Pertanto, i contribuenti titolari di crediti nei confronti della Pubblica amministrazione possono utilizzarli in compensazione anche per gli importi dovuti a seguito della cosiddetta "rottamazione dei ruoli".

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