Adempimenti

Riconteggio della Naspi per gli stagionali del turismo

di Pietro Gremigni

Per i lavoratori stagionali dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali non deve essere valorizzata, per le prestazioni riferite al 2016, la contribuzione che ha generato l'incremento della Naspi 2015.
L'Inps ha aggiornato i meccanismi di calcolo della Naspi nei confronti dei lavoratori stagionali dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato il rapporto nel 2016.
Coi messaggi 3171 e 3172 del 31 luglio 2017 sono state fornite agli operatori le relative istruzioni che servono ad ampliare la durata di erogazione della Naspi rispetto a coloro che non hanno beneficiato di questo effetto, contrariamente a quanto voluto dalla legge correttiva del Jobs act.

Naspi per il settore turismo - La regola normativa (articolo 43 del Dlgs 148/2015 introdotto dal Dlgs 185/2016) stabilisce che se la durata della Naspi calcolata coi criteri ordinari risulti inferiore alla durata calcolata computando anche i periodi contributivi presenti nel quadriennio di osservazione che hanno già dato luogo ad erogazione di prestazioni di disoccupazione - ad eccezione di prestazioni di mini-Aspi e Naspi - la durata della Naspi è incrementata di un mese, a condizione che la differenza tra le durate così determinate non sia inferiore a 12 settimane.
In ogni caso la durata della Naspi così calcolata non può superare il limite massimo di 4 mesi.

Destinatari - Interessati alla particolare regola sono i lavoratori stagionali del turismo (CSC da 70501 a 70504 – 40405 – 40407 – 70401 – 70705) e i dipendenti degli stabilimenti termali (CSC 11807 – 70708).

Ricalcolo - L'operazione di riconteggio è indirizzata a coloro per i quali il precedente calcolo di aggiornamento aveva prodotto una durata più limitata rispetto a quanto avrebbe dovuto verificarsi secondo le attuali indicazioni ministeriali, pur scomputando la contribuzione che aveva dato origine all'incremento Naspi 2015.
Il ricalcolo produrrà un corrispondente incremento della durata in funzione delle diverse situazioni contributive personali.
La prestazione sarà conseguentemente messa in pagamento per l'ulteriore durata.
In pratica lo scopo del riconteggio è quello di non valorizzare, ai fini del meccanismo di scomputo della contribuzione che ha già dato luogo a prestazioni di disoccupazione, la contribuzione che ha generato l'incremento della Naspi 2015.
In pratica, seguendo l'esemplificazione compiuta dall'Inps, facciamo il caso di uno stagionale che nel 2015 ha percepito la Naspi con una durata incrementata rispetto alla regola generale (pari a metà dei contributi settimanali del quadriennio precedente) grazie all'esclusione delle settimane che gli hanno fatto percepire la DS ridotta e la miniAspi.
Per il 2016 lo stesso lavoratore presenta una domanda di Naspi, per un'attività stagionale cessata in corso d'anno, che risulterà di durata ridotta a causa dello scomputo delle settimane utilizzate per accrescere la prestazione 2015.
Tuttavia, e questo è il correttivo chiesto dal ministero del Lavoro e applicato ora dall'Inps, tali settimane contributive che hanno accresciuto la prestazione 2015 sono per così dire fittizie e non frutto di contributi maturati e utilizzati.
Vanno pertanto considerate nelle settimane utili al fine di rideterminare la durata della Napsi riferita all'attività stagionale cessata nel 2016.

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