Adempimenti

Ispettorato unico solo sulla carta

di Luigi Caiazza

L’obiettivo introdotto dalla legge 183/14 di razionalizzare e semplificare l’ attività ispettiva anche tramite l’integrazione in una unica struttura dei servizi del ministero del Lavoro, dell’Inps e dell’Inail, con la creazione dell’Ispettorato nazionale del lavoro (Inl), trova solo una parziale rispondenza con i contenuti del protocollo d’intesa sottoscritto da Inl e Inail il 10 luglio.

Dall’esame del protocollo risulta, infatti, che le parti hanno convenuto (articolo 11) che «per una migliore gestione del proprio personale e al fine di garantire uno stretto collegamento con le strutture dell’Inail il personale ispettivo dell’Inail resti logisticamente collocato nelle rispettive sedi territoriali dell’Inail di appartenenza». Si tratta della stessa previsione contenuta nel Protocollo di intesa sottoscritto sullo stesso tema da Inl e Inps il 21 febbraio (si veda «Il Sole 24 Ore» del 18 aprile 2017). Se ne deduce che logisticamente gli ispettori dei tre organismi ispettivi restano nelle rispettive sedi senza, pertanto, realizzare una delle finalità previste dalla legge 183/14, un punto critico, che potrebbe contrastare con la finalità che ha giustificato la stessa esistenza dell’Inl, almeno nelle forme volute dal legislatore.

L’articolo 7 del Protocollo stipulato con l’Inail, al comma 3, dopo aver dettato, in generale, i criteri per la programmazione ispettiva, aggiunge inoltre che «per le richieste che rivestano particolare urgenza», ovvero pratiche non comprese nella programmazione mensile che pure devono essere iniziate nel corso del mese, l’Inail può avviare direttamente l’accertamento con propri ispettori provvedendo, contestualmente ad informare la sede territoriale dell’Inl.

In questo caso la riserva dell’Inail non è di poco conto se si considera che la circostanza non esclude che presso lo stesso datore di lavoro possano intervenire più gruppi ispettivi, seppure per cause diverse. Anche in questo caso la procedura ipotizzata riproduce più che fedelmente quanto contenuto nel Protocollo sottoscritto con l’Inps (articolo 7, comma 3).

Da quanto detto si deduce che i due istituti continuano a mantenere, non solo logisticamente, nel proprio ambito personale ispettivo gestito autonomamente.

Entrando, ora, più nel merito di alcuni aspetti qualificanti del Protocollo, si legge che tra i principali modelli di analisi del rischio, ai fini della programmazione, rientra l’individuazione delle imprese che potenzialmente, in base a pregressi comportamenti posti in essere, presentano elevati indici di rischio di evasione/elusione contributiva o di impiego di manodopera irregolare.

Il verbale ispettivo conclusivo sarà predisposto, così come attualmente già avviene, in modo che risulti la titolarità dell’atto in capo all’Inl, con separata evidenza del logo dell’Inail. A detto verbale, che non sarà dunque quello conclusivo, farà seguito il provvedimento di liquidazione da parte dell’Inail, nella sua veste di titolare del relativo titolo di credito, il quale determinerà altresì l’interruzione della decorrenza dei termini prescrizionale di legge su cui, pertanto, salvo modifiche di legge, non avrà incidenza il verbale ispettivo. Sarà quindi il provvedimento di liquidazione, emanato dalla competente sede Inail a riportare la quantificazione e la notifica dell’importo dei premi e degli accessori dovuti, soggiacendo agli strumenti di tutela (ricorsi) previsti dalla normativa vigente.

Tutto ciò comporterà che nei giudizi di contestazione dei verbali ispettivi in cui l’Inl è convenuto, e qualora l’oggetto dell’accertamento riguardi la materia assicurativa, l’Ispettorato estenderà il contraddittorio nei confronti dell’Inail e comunicherà all’istituto assicurativo la pendenza della lite ai fini di un eventuale intervento. È, quest’ultima, una clausola già formalmente predisposta dal ministero del Lavoro fino alla depenalizzazione delle sanzioni, ai sensi della legge 689/81, alla quale però l’Inail non aveva finora mai aderito.

Il protocollo d'intesa Inl-Inps

Il protocollo d'intesa Inl-Inail

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