Adempimenti

Per i professionisti fatture nel registro Iva prima della liquidazione

di Salvatore Servidio

Nel registro Iva degli acquisti devono essere annotate tutte le fatture di acquisto ricevute, nonché le bollette doganali conseguenti a importazioni, relative a operazioni effettuate nell'esercizio di impresa, arte o professione.

In particolare, il comma 1 dell'art. 25 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, prevede che le fatture di acquisto debbano essere, dapprima, numerate progressivamente e successivamente registrate in modo che sia assicurata l'ordinata rilevazione del documento di acquisto e l'univocità dell'annotazione nei registri.

Una delle modifiche più rilevanti recate dall'art. 2 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è quella che è intervenuta sul termine di registrazione delle fatture di acquisto o delle bollette doganali.

Secondo la nuova formulazione della norma, le fatture di acquisto e le bollette doganali devano essere annotate nel registro anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitata la detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.

La modifica si è resa necessaria per adeguare l'adempimento dell'annotazione al mutato termine ultimo per l'esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA assolta (ex art. 19, comma 1, D.P.R. 633/1972, anch'esso modificato dall'art. 2 del D.L. n. 50/2017). Si ricorda infatti che, secondo la disciplina attuale, il diritto alla detrazione dell'imposta assolta sugli acquisti o sulle importazioni può essere esercitato al più tardi con la dichiarazione annuale IVA relativa all'anno in cui lo stesso è sorto.

Le nuove disposizioni si applicano alle fatture e alle bollette doganali emesse a decorrere dal 1° gennaio 2017. Pertanto, per le operazioni di acquisto effettuate nel 2015 e nel 2016 per le quali il diritto alla detrazione, alla data di entrata in vigore del decreto, non era ancora stato esercitato, trovano applicazione le vecchie disposizioni. Ne deriva che il termine di detrazione/registrazione:

- per le fatture emesse nel 2016, è il 30 aprile 2019;

- per le fatture emesse nel 2015, scade il 30 aprile 2018.

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