Adempimenti

Agricoltura, definita la contribuzione obbligatoria 2017 per gli autonomi

di Paola Sanna

Con circolare INPS n. 96 del 31 maggio 2017 l'Istituto ha diffuso le aliquote di finanziamento e le retribuzioni convenzionali da utilizzare per il calcolo della contribuzione dovuta dai soggetti autonomi del settore agricolo.

Come noto,
• coltivatori diretti,
• coloni,
• mezzadri,
• imprenditori agricoli professionali,
determinano la quota di contribuzione Ivs dovuta in relazione alla classificazione dell'azienda rispetto alle fasce di reddito convenzionale previste dalla legge 233/1990, così come ridefinite successivamente dal dlgs 146/1997.

L'inclusione annuale nella fascia di reddito convenzionale è legata all'entità del reddito agrario dei terreni condotti ovvero dal reddito prodotto con attività di allevamento di animali; il contributo dovuto è invece determinato moltiplicando il reddito medio convenzionale per il numero di giornate indicate in sua corrispondenza ed applicando le aliquote percentuali così come sotto indicate.

Preme anche precisare che il reddito convenzionale è stabilito annualmente con decreto del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, sulla base della media delle retribuzioni medie giornaliere degli operai agricoli.

Reddito convenzionale e aliquote di finanziamento
Con decreto ministeriale 18 maggio 2017 il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha fissato in 56,83 euro il reddito medio convenzionale da valere per l'anno 2017, mentre le aliquote da applicare sono tutte contenute nella circolare dell'Istituto in argomento e sono differenziate a seconda che siano rivolte a soggetti di età minore ovvero maggiore di 21 anni ed in relazione alla zona in cui l'attività è svolta.
Per l'annualità 2017 l'aliquota di finanziamento è fissata al 23,6% se il soggetto è maggiore di 21 anni ed opera in zona normale, mentre se l'attività è svolta in zona svantaggiata l'aliquota scende al 23,2%; analogamente, per soggetto minore di 21 anni la misura della contribuzione è pari rispettivamente a 23,4% in zona normale e 22,5% in zona svantaggiata. L'aliquota di computo è invece pari al 23,6%, mentre l'importo del contributo addizionale, è fissato in 0,66 euro a giornata.
Per quanto riguarda invece il finanziamento delle prestazioni di maternità, anche per il 2017 il contributo annuo è stabilito nella misura di 7,49 euro ed è dovuto per ciascuna unità attiva iscritta nella Gestione speciale dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni e, per gli imprenditori agricoli professionali.
Si ricorda, infine, che ai fini Inail il contributo dovuto è pari a 768,50 euro in zona normale e 532,18 euro in territorio montano o svantaggiato.

Modalità e termini di pagamento
Nel Cassetto previdenziale per Autonomi Agricoli sono disponibili i modelli F24 predisposti per il pagamento entro questi termini di scadenza:
• 17 luglio 2017
• 18 settembre 2017
• 16 novembre 2017 e
• 16 gennaio 2018.

I benefici contributivi
L'esonero dal versamento della contribuzione Ivs (ma non da contributo di maternità e Inail) dovuta dai soggetti di età inferiore a 40 anni che avviano un'attività agricola ammessi al beneficio ai sensi dell'articolo 1, commi 344 e 345, della legge di Stabilità per il 2017 è così fissato:
• 100% per i primi 36 mesi di attività;
• 66% per gli ulteriori 12 mesi;
• 50% per gli ulteriori 12 mesi.

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