Adempimenti

Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017

di Silvano Imbriaci

L’Inps completa il corredo di disposizioni di dettaglio in margine alle indicazioni già contenute nelle circolari n. 204/2016 e 2/2017 applicative del decreto legge n. 189 del 17 ottobre 2016 (conv. in legge n. 229/2016) concernente interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi, e, per effetto dell'aggravarsi delle conseguenze di detti eventi, del successivo decreto legge n. 8/2017 (conv. con modificazioni dalla legge n. 45/2017). Il messaggio n. 2174 del 25 maggio 2017, oltre ad allegare l'elenco dei Comuni e territori interessati, illustra le disposizioni in merito alla verifica della regolarità contributiva dei professionisti e degli operatori economici impegnati nelle attività di ripristino degli immobili e alle modalità di notifica di avvisi bonari e avvisi di accertamento, mettendo altresì a disposizione un elenco ragionato delle ipotesi di sospensione dei termini.

I contributi previdenziali per i quali è disposta la sospensione del pagamento sono quelli con scadenza legale di versamento dal 18 gennaio 2017 al 30 settembre 2017. La sospensione è su domanda, unica per l'intero obbligo contributivo, per ogni contribuente, anche se relativo a più gestioni diverse. In caso di obblighi contributivi indebitamente sospesi (mancanza dei requisiti) l'INPS provvederà al recupero della contribuzione intera, che a questo punto è omessa e quindi comporta il pagamento delle sanzioni civili.

Per quanto riguarda le attività di ricostruzione degli edifici con danni lievi, l'art. 8 del d.l. n. 189/2016 prevede che tali lavorazioni siano affidate ad imprese in regola con l'assolvimento degli obblighi contributivi e previdenziali (in possesso del DURC), secondo le disposizioni previste dal DM 30 gennaio 2015. Valgono le regole previste in materia di godimento delle agevolazioni contributive ex art. 1, comma 1175 della legge n. 296/2006, in punto di insussistenza delle violazioni di natura previdenziale e di tutela delle condizioni di lavoro ivi previste espressamente. La verifica avverrà attraverso l'acquisizione del DURC tramite la piattaforma Durc on line. Peraltro, con riferimento alle attività correlate all'esecuzione dei contratti pubblici e di quelli privati che usufruiscono di contribuzione pubblica, la necessità di garantire legalità e trasparenza nell'affidamento ha portato alla istituzione dell'elenco speciale dei professionisti abilitati ex art. 34 dello stesso d.l. n. 189/2016. In tale elenco possono essere iscritti solo i professionisti in regola con il DURC, quali unici soggetti cui possono essere conferiti gli incarichi per la ricostruzione o riparazione. Si aggiunge poi, sempre per garantire il rispetto della necessaria trasparenza e legalità, che gli Uffici Speciali per la ricostruzione dovranno effettuare la richiesta del DURC, per le imprese affidatarie o esecutrici di lavori di ricostruzione di edifici privati, con riferimento ai lavori eseguiti e al periodo di esecuzione di questi: si tratta di una modalità di verifica della regolarità contributiva che non investe tutta la posizione, ma solo il cantiere e i lavoratori che vi sono impiegati per il periodo di esecuzione dei lavori (pagamenti ai lavoratori subordinati nell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, ai lavoratori impiegati come collaboratori, ai lavoratori autonomi, scaduti sino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata. Per facilitare questo “micro-riscontro”, le aziende dovranno aprire una apposita posizione contributiva nella quale versare i contributi per i lavoratori impiegati nel cantiere e per il periodo di esecuzione dei lavori. Naturalmente questo DURC limitato avrà comunque una efficacia limitata nell'ambito dei procedimenti di competenza degli uffici speciali per la ricostruzione.
Quanto ai termini, il d.l. n. 8/2017 ha differito al 30 novembre 2017 i termini per la notifica delle cartelle di pagamento (e degli avvisi di addebito), per le attività esecutive di riscossione, di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori (gli avvisi bonari sono esclusi, perché non costituiscono atti della riscossione coattiva o del processo esecutivo). Con riferimento ai verbali di accertamento, pur essendo stati indicati termini per la notifica al 31 maggio e al 31 luglio 2017, potranno comunque essere notificati immediatamente i verbali ispettivi in materia contributiva contenenti anche contestazioni di illeciti amministrativi, purché nel verbale si dia conto della sospensione dei termini di esecuzione del pagamento in misura ridotta e del versamento dei contributi omessi o evasi, nonché dei termini in genere previsti per l'attività difensiva. In tale contesto assume una particolare rilevanza la modalità di notifica di questi atti che dovrà essere effettuata a mani o con modalità che comunque ne assicurino l'effettiva ricezione. Dunque l'INPS procederà (anche durante questa fase di sospensione generalizzata) alla notifica sia degli avvisi bonari che dei verbali di accertamento contenenti tali indicazioni (in ciò il messaggio rettifica quanto disposto al punto 5 della circolare n. 204/2016).

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