Adempimenti

Sisma centro Italia, sospensione delle ritenute Irpef

di Michele Regina

L'Inps, con messaggio del 25 maggio 2017, n. 2155, fornisce precisazioni ulteriori sulla sospensione delle ritenute Irpef a seguito degli eventi sismici del 18 gennaio 2017 che hanno colpito i Comuni della Regione Abruzzo, indicando anche i nuovi Comuni oggetto di sospensione.

Tali nuove indicazioni si sono rese necessarie per la legge n. 4/2017, che ha convertito il dl 8/2017. Tale dl all'articolo 18 – undecies ha introdotto l'allegato 2-bis al decreto-legge n. 189 del 2016 a decorrere dall'11 aprile 2017.

Ciò anche in considerazione dell'aggravarsi delle conseguenze degli eventi sismici verificatisi in data successiva al 30 ottobre 2016 e della necessità di applicare le disposizioni del citato decreto legge n. 189 del 2016 anche a territori della Regione Abruzzo colpiti dal sisma alla data del 18 gennaio 2017 e non compresi però in precedenza tra quei Comuni indicati nel decreto e beneficiari della sospensione.

In base alle nuove disposizioni il comma 2 del predetto articolo 18 – undecies recita: «Il contestuale riferimento agli allegati 1 e 2 al decreto-legge n. 189 del 2016, ovunque contenuto nel medesimo decreto, nel presente decreto e nelle ordinanze commissariali, si intende esteso, per ogni effetto giuridico, anche all'allegato 2-bis, introdotto dalla lettera f) del comma 1 del presente articolo».

Tra l'altro il decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 all'articolo 43 ha prorogato il periodo di sospensione dal 30 novembre 2017 al 31 dicembre 2017.

Pertanto i sostituti d'imposta, indipendentemente dal domicilio fiscale, a richiesta degli interessati residenti nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2 bis, non devono operare le ritenute alla fonte a decorrere dal 1° gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2017. La sospensione dei pagamenti delle imposte sui redditi, effettuati mediante ritenuta alla fonte, si applica alle ritenute operate ai sensi degli articoli 23, 24 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato.

In relazione a quanto sopra i soggetti interessati, sostituiti dall'Inps, possono inoltrare apposita istanza tramite procedura web per dichiarare di avere avuto alla data del 18 gennaio 2017 la residenza nel territorio di uno dei seguenti Comuni colpiti dal sisma della Regione Abruzzo:

1) Barete (AQ);
2) Cagnano Amiterno (AQ);
3) Pizzoli (AQ);
4) Farindola (PE);
5) Castelcastagna (TE);
6) Colledara (TE);
7) Isola del Gran Sasso (TE);
8) Pietracamela (TE);
9) Fano Adriano (TE).

Nel caso in cui gli interessati abbiano fatto già domanda alle Strutture territoriali competenti prima della pubblicazione del presente messaggio, la stessa sarà acquisita normalmente.

Le ritenute relative alle prestazioni già pagate dall'Inps ai beneficiari, ma non ancora versate all'agenzia delle Entrate alla data della domanda medesima, saranno oggetto di rimborso sulla prima rata utile.

Invece le imposte trattenute e già versate all'agenzia delle Entrate non daranno luogo al rimborso.

L'articolo 43 del citato decreto legge n. 50/2017 ha previsto che i soggetti beneficiari possono versare le somme oggetto di sospensione delle ritenute, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione fino a un massimo di 9 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16 febbraio 2018.

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