Adempimenti

Per il 2017/2018 invariati rispetto all’anno scorso i livelli di reddito per gli assegni al nucleo familiare

di Paola Sanna

Con circolare Inps numero 87 del 18 maggio 2017 l'istituto previdenziale ha reso noto i criteri per applicare i livelli reddituali da utilizzare nel periodo 1° luglio 2017 - 30 giugno 2018, ai fini della determinazione dell'importo dell'assegno al nucleo familiare spettante.

E' opportuno ricordare che la legge 153/1988 prevede che i livelli di reddito familiare siano rivalutati annualmente, a partire dal 1° luglio di ciascun anno, sulla base della variazione Istat intervenuta tra l'anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell'assegno e l'anno immediatamente precedente.

Nella determinazione dell'assegno al nucleo familiare spettante per il periodo 1° luglio 2017/30 giugno 2018, i redditi del nucleo familiare sono dunque quelli prodotti nel corso del 2016, quale periodo di imposta già concluso. A luglio 2017 infatti, il soggetto che richiede l'assegno al nucleo familiare, non conosce l'entità della capacità reddituale del suo nucleo familiare per l'annualità 2017 e pertanto, non può che riferirsi all'ultimo periodo di imposta già definito.

Tanto premesso, avuto riguardo a quello che la norma prevede in materia di rivalutazione dei redditi, l'indice Istat di riferimento è determinato dallo scostamento intervenuto nell'anno di riferimento dei redditi, quindi come si è detto il 2016, e nell'anno immediatamente precedente, quindi il 2015.

In queste due annualità, la variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo è risultata in negativo di 0,1 per cento; a questo proposito, l'articolo 1, comma 287 della legge 28 dicembre 2015, numero 208 prevede che la determinazione delle prestazioni previdenziali e assistenziali e dei parametri ad esse collegati, non possa prendere a riferimento un valore medio che sia inferiore allo zero.
Ciò significa che rimangono inalterati anche per il periodo luglio 2017/giugno 2018 i livelli reddituali già diffusi con circolare Inps 92/2016, ad oggi già in vigore.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©