Adempimenti

Fondi complementari, più righi per la deducibilità

di Barbara Massara

La circolare dell’agenzia delle Entrate 7/2017 illustra come devono essere esposti i contributi versati ai fondi di previdenza complementare, in funzione delle divers e situazioni di deducibilità previste dalla legge.

I fondi che danno diritto alla deduzione di cui all'articolo 10, lettera e bis) del Tuir sono tutti i fondi pensione disciplinati dal Dlgs 252/2005. Poiché il limite di deducibilità generale (esclusi i casi particolari) di 5.164,57 euro previsto dall'articolo 8, comma 4 del Dlgs 252/2005 è complessivo, cioè vi concorrono tutti i versamenti effettuati nell'anno anche verso fondi diversi e da parte di sostituti diversi, in presenza di due o più certificazioni uniche, coloro che predispongono il 730 dovranno verificare l'eventuale presenza dell'annotazione CC per accertare che non siano stati superati i limiti di deducibilità.

I punti da E27 a E31 individuano le situazioni che hanno dato luogo a diversi regimi di deducibilità fiscale nell'anno. Il rigo E27 ospita i contributi ordinari, cioè quelli che scontano il limite generale di abbattimento dal reddito imponibile di 5.164,57 euro. Qualora questi versamenti siano stati effettuati dal sostituto d'imposta, e quindi esposti nella della Cu 2017 reddito 2016 (codice 1 nel punto 411), la verifica di chi presta l'assistenza fiscale è che gli importi esposti nelle colonne 1 e 2 del rigo E27 della dichiarazione corrispondano agli importi indicati nei punti 411 (contributi esclusi) e 412 (contributi non esclusi) della Cu, al netto degli eventuali contributi versati per i familiari a carico esposti nei punti 422 e 423 della Cu.

Il rigo E28 è invece destinato all'esposizione dei contributi versati dai lavoratori di prima occupazione dal 1° gennaio 2007, e cioè coloro che prima di quella data risultavano privi di una copertura previdenziale obbligatoria ( comma 6 dell'articolo 8 del Dlgs 252/2005).

A questi lavoratori è infatti riservata la possibilità di dedurre, oltre il limite annuale di 5.164,57 euro, a partire dal 6° e fino al 25° anno di partecipazione al fondo, quanto non dedotto nei primi cinque anni (di partecipazione al fondo) e cioè la differenza tra euro 25.882,26 (5.164,57 x 5, cioè l'importo massimo potenzialmente deducibile) e quanto effettivamente versato e dedotto nel primo quinquennio. L'utilizzo dell'extra deduzione, presuppone che nell'anno (in cui è riconosciuta) siano stati versati più di 5.164,57 euro, e comunque non può eccedere annualmente i 2.582,29 euro.

Se il versamento è stato effettuato dal sostituto d'imposta, i dati dovranno essere prelevati dalla Cu, dove il lavoratore deve essere codificato con 3 al punto 411. In particolare gli importi da indicare nel 730 nella colonna 1 e 2 del rigo E28 dovranno coincidere con quanto riportato nella Cu2017 nei punti 412, 413 e 417.

Il rigo E29 è riservato ai lavoratori iscritti ai fondi in situazione di squilibrio finanziario (esempio, Fondo Mario Negri per i dirigenti del commercio), per i quali non si applica il limite di deducibilità ordinario. Si tratta dei dipendenti codificati con 2 nel punto 411 della Cu 2017, i cui versamenti riportati nei punti 412 e 413 della certificazione devono corrispondere con quanto esposto nel rigo E29 del 730.

Il rigo E30 deve essere compilato qualora il lavoratore abbia versato nel 2016 contributi in favore di familiari a carico ex articolo 12 del Tuir, contributi non dedotti dal familiare medesimo (di cui chi presta assistenza fiscale dovrà altresì accertarsi).In questo caso il diritto alla deduzione si trasferisce al lavoratore che ha effettuato il pagamento, che ha a carico il soggetto titolare della posizione previdenziale. Se il versamento è effettuato per il tramite del datore di lavoro, gli importi da indicare nella dichiarazione dei redditi in corrispondenza del rigo E30 (colonna 1 e 2) dovranno coincidere con quanto esposto nella Cu ai punti dedicati n. 422 e 423.

L'ultimo rigo E31 ospita invece la situazione particolare propria dei dipendenti pubblici iscritti ai fondi pensione pubblici, per i quali continuano ad applicarsi le regole di deducibilità previste fino al 31 dicembre 2016, cioè prima della riforma della previdenza complementare di cui al Dlgs 252/2005 (compreso il limite di deducibilità pari al doppio della quota di Tfr destinata al fondo pensione). Sono i dipendenti codificati nel punto 411 della Cu con il numero 4, ed i cui importi sono esposti nella certificazione nei punti 412 (dedotti), 413 (non dedotti) e 414 (Tfr al fondo pensione), importi che devono coincidere con quanto indicato in dichiarazione dei redditi nel rigo E31 colonne 1, 2 e 3 (dedotti, Tfr trasferito, non dedotti).

La circolare precisa che, in considerazione delle diverse situazioni a cui corrispondono diverse regole di deducibilità, qualora il lavoratore nel corso del 2016 si sia trovato in più di una situazione, dovranno essere compilati più righi della dichiarazione (da E27 a E31). Particolare attenzione dovrà porre chi presta l'assistenza fiscale, nel caso in cui il contribuente presenti oltre alla Cu anche le eventuali certificazioni rilasciate da un fondo pensione aperto, in quanto in questo caso sarà il contribuente medesimo a dover specificare per iscritto sulla certificazione del fondo che l'importo non è stato escluso dal reddito di lavoro dipendente.

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