Adempimenti

Ufficiale la proroga della «rottamazione» delle cartelle di pagamento

di Salvatore Servidio

Il Dl 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, collegato alla manovra di bilancio 2017, ha introdotto la definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 2000 al 2016 (articolo 6), offrendo ai contribuenti la possibilità di estinguere i propri debiti iscritti a ruolo mediante il pagamento di capitale e interessi (più aggio e spese per le procedure esecutive e per la notifica), ad esclusione di sanzioni e interessi di mora.

Con circolare 8 marzo 2017, n. 2, l'agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti per la corretta applicazione della disciplina relativa ai propri carichi.

Il procedimento di definizione inizia con la presentazione all'agente della riscossione, entro il 31 marzo 2017, di una apposita dichiarazione in cui il debitore indica i carichi che intende definire, il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento e l'eventuale pendenza di giudizi interessati dai carichi medesimi, rispetto ai quali assume l'impegno a rinunciare.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 74 del 29 marzo 2017, è stato pubblicato il Dl 27 marzo 2017, n. 36, contenente "Proroga di termini relativi alla definizione agevolata dei carichi affidati agli Agenti della riscossione", in vigore dal 29 marzo 2017, che posterga il termine per presentare la domanda di rottamazione dei ruoli al 21 aprile 2017.

Rimangono invariati tutti gli altri termini, in particolare quelli per il versamento delle rate. Dunque, la prima rata dovrà essere versata a luglio 2017 e la dilazione potrà avvenire al massimo in cinque rate, precisamente nel settembre 2017, novembre 2017, aprile 2018 e settembre 2018, sulle quali dal 1° agosto 2017 sono dovuti interessi al tasso del 4,5% annuo.
Rimane del pari fermo che, per l'accesso alla rottamazione, si deve trattare di carichi trasmessi agli Agenti della riscossione dal 2000 al 2016 e che il beneficio consiste nello stralcio delle sanzioni tributarie e contributive e dei soli interessi di mora.

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