Adempimenti

Dalle Entrate le indicazioni sulla flat tax per gli stranieri ricchi

di Andrea Costa

Con il Provvedimento n. 47060 dell'8 marzo 2017 del Direttore dell'agenzia delle Entrate sono state individuate le modalità operative per l'esercizio, la modifica o la revoca dell'opzione di cui al comma 1 dell'articolo 24-bis del Tuir e per il versamento dell'imposta sostitutiva di cui al comma 2 del medesimo articolo.

Si ricorda che il regime delineato dall'articolo 24-bis, introdotto dal comma 157 dell'articolo 1 della Legge di bilancio 2017, è finalizzato ad agevolare gli investimenti, i consumi e il radicamento nel nostro Paese di nuclei familiari e di individui ad alto potenziale, i cosiddetti High net worth individuals. Derogando al regime generale di tassazione dei soggetti fiscalmente residenti, con riguardo ai redditi prodotti all'estero viene consentito di optare per una imposizione sostitutiva dell'Irpef calcolata in via forfetaria, a prescindere dall'importo dei redditi percepiti, nella misura di 100mila euro per ciascun periodo d'imposta in cui è valida la predetta opzione. L'imposta è versata in un'unica soluzione entro la data prevista per il versamento del saldo delle imposte sui redditi. L'importo è ridotto a 25mila euro per ciascun periodo d'imposta per ciascuno dei familiari.

Le modalità di esercizio dell'opzione, così come delineate dal Provvedimento, evidenziano una criticità del nuovo assetto normativo. Il comma 3 dell'articolo 24-bis del Tuir subordina, infatti, l'applicazione del regime agevolato all'ottenimento di una risposta favorevole ad una specifica istanza di interpello presentata all'agenzia delle Entrate, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lett. b), della Legge 27 luglio 2000, n. 212, da ottenersi entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia, ed efficace a decorrere da tale periodo d'imposta. Il Provvedimento in commento, invece, prevede due distinte modalità di esercizio dell'opzione:
-a seguito della presentazione di un apposito interpello;
-direttamente in sede di dichiarazione dei redditi.

La prima modalità, individuata dall'articolo 24-bis, prevede la presentazione alla Direzione Centrale Accertamento dell'istanza mediante consegna a mano, spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, ovvero presentazione per via telematica per il tramite delle caselle di posta certificata richiamate nel Provvedimento. Nell'istanza occorre indicare, tra l'altro: a) i dati anagrafici e, se già attribuito, il codice fiscale nonché, se già residente, il relativo indirizzo di residenza in Italia; b) lo status di non residente in Italia per un tempo almeno pari a nove periodi di imposta nel corso dei dieci precedenti l'inizio di validità dell'opzione; c) la giurisdizione o le giurisdizioni in cui ha avuto l'ultima residenza fiscale prima dell'esercizio di validità dell'opzione; d) gli Stati o territori esteri per i quali intende esercitare la facoltà di non avvalersi dell'applicazione dell'imposta sostitutiva ai sensi del comma 5 dell'articolo 24-bis del Tuir.

È inoltre prevista la compilazione di un'apposita check list – che indica la sussistenza delle condizioni di fruizione dell'agevolazione – e la presentazione della relativa documentazione a supporto, ove rilevante.
La seconda modalità, introdotta dal Provvedimento del Direttore dell'agenzia delle Entrate, rappresenta, invece, un'assoluta novità e le informazioni in precedenza richiamate debbono essere indicate direttamente nella dichiarazione nella quale si perfeziona l'esercizio dell'opzione, ovvero quella riferita al periodo di imposta in cui tali soggetti abbiano trasferito la residenza fiscale, o nella dichiarazione dei redditi riferita al periodo d'imposta successivo.

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