Adempimenti

Conversione del permesso di soggiorno dei minori stranieri non accompagnati, nuove linee guida

di Andrea Costa

Il fenomeno dell'arrivo dei minori stranieri non accompagnati ha raggiunto, nel nostro Paese, una considerevole rilevanza, attestandosi a fine 2016 a 17.373 presenze, dato più che raddoppiato rispetto al 2013. In considerazione della crescita di tale fenomeno e del fatto che l'80% di tali minori ha tra i 16 e i 17 anni, la Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione (d'ora in avanti Direzione generale) è intervenuta adottando apposite Linee Guida finalizzate ad uniformare, su tutto il territorio nazionale, l'attuazione nell'articolo 32, comma 1 bis, del Testo Unico dell'Immigrazione (il Dlgs 286/1998), nella parte in cui richiede il rilascio del parere positivo da parte della Direzione generale per la conversione del permesso di soggiorno dei minori stranieri non accompagnati al compimento del diciottesimo anno di età.

Come stabilito dalle Linee Guida adottate in data 24 febbraio 2017, per ottenere il rilascio del permesso di soggiorno di cui all'articolo 32 è preferibile che all'istanza di conversione del permesso di soggiorno si alleghi, laddove disponibile, il parere della Direzione generale, atto endo-procedimentale obbligatorio ancorché non vincolante al rilascio del permesso di soggiorno al compimento del 18-mo anno d'età. Il parere non deve essere richiesto nelle seguenti ipotesi:
- per minori stranieri non accompagnati che risultino presenti in Italia da almeno 3 anni, ammessi ad un progetto di integrazione sociale e civile per un periodo non inferiore a 2 anni;
- per minori stranieri affidati a parenti entro il 4° grado, anche se in possesso del permesso di soggiorno per minore età;
- per minori stranieri non accompagnati per i quali il Tribunale per i minorenni abbia ordinato il prosieguo amministrativo delle misure di protezione e di assistenza oltre il compimento del diciottesimo anno di età;
- per minori stranieri non accompagnati che al compimento del diciottesimo anno di età siano in possesso di un permesso di soggiorno per asilo, per protezione sussidiaria o per motivi umanitari.

Operativamente, occorre inoltrare la richiesta di parere alla Direzione generale mediante l'invio telematico della scheda G agli appositi indirizzi di posta elettronica (minori.art32@pec.lavoro.gov.it o minori-art32@lavoro.gov.it), da trasmettere non prima dei 90 giorni precedenti il compimento della maggiore età e, comunque, non oltre i 60 giorni successivi alla scadenza del permesso di soggiorno.

Alla richiesta occorre allegare:
1.copia del passaporto e/o attestato d'identità rilasciato e/o convalidato dall'Ambasciata/Consolato del proprio Paese d'origine (solo la parte ove sono indicate le generalità del minore, data del rilascio/convalida e scadenza di validità);
2.copia del permesso di soggiorno/cedolino;
3.copia del provvedimento del Tribunale per i minorenni di affidamento ai sensi della L. 184/1983 e/o del provvedimento di ratifica dell'affido da parte del Giudice Tutelare quando non interviene il Tribunale per i minorenni, e/o copia dell'attribuzione della tutela da parte del Giudice Tutelare, e/o copia della richiesta di apertura della tutela;
4.documentazione a supporto del percorso di integrazione seguito dal minore e del percorso che potrà essere proseguito a seguito dell'emissione del parere.

Nel rispetto dei termini previsti dall'articolo 16 della Legge 241/1990, la Direzione generale è tenuta a rendere il proprio parere entro 20 giorni.

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