Adempimenti

Durc regolare con rateazione autorizzata dall'agente della riscossione

di Paola Sanna

Con Nota Inail n. 4285 del 28 febbraio 2017 l'ufficio gestione rapporti assicurativi dell'Istituto assicuratore ha chiarito alcuni aspetti legati alla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione nel periodo compreso tra il 2000 ed il 2016.
In particolare, vengono analizzati alcuni aspetti relativi alle somme che i debitori sono tenuti a corrispondere per la definizione agevolata, nonché gli effetti della dichiarazione di adesione ai fini della regolarità contributiva, quindi del rilascio del DURC.

In relazione a quanto previsto dall'articolo 6, comma 1 del d.l. 193/2016 convertito in legge 225/2016 le somme affidate all'agente della riscossione a titolo
• di capitale e interessi
• di aggio all'agente della riscossione
• di rimborso delle spese per le procedure esecutive
• di spese di notifica delle cartelle
devono essere versate integralmente.

La norma prevede però che i debitori possano estinguere il debito senza corrispondere sanzioni ed interessi di mora comprese negli incarichi, ed a questo proposito gli Enti previdenziali si sono interrogati circa la possibilità di escludere dalle sanzioni così come intese, le funzione di ristoro per il mancato o tardivo versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi.

Nella nota in commento, l'Istituto riporta quindi il parere del Ministero dell'Economia e delle finanze in merito a queste specifiche situazioni.

Per quanto riguarda invece la tempistica, è necessario ricordare che entro il prossimo 31 marzo 2017 i debitori sono tenuti a presentare la dichiarazione di adesione ed entro il 31 maggio 2017, l'agente della riscossione deve comunicare ai debitori l'ammontare complessivo delle somme dovute, unitamente all'entità delle singole rate accompagnate dalle rispettive scadenze.

Il pagamento infatti può essere eseguito in unica soluzione a luglio 2017, ovvero in cinque rate con applicazione di interessi.

E' altresì opportuno precisare che la presentazione della dichiarazione di adesione sospende i termini di prescrizione e decadenza e l'agente della riscossione non può avviare nuove azioni esecutive ne proseguire in azioni di recupero coattivo precedentemente avviate.

La dichiarazione di regolarità contributiva verrà rilasciata però dagli enti coinvolti non in seguito alla mera presentazione della dichiarazione di adesione, ma solo in presenza di rateazione autorizzata dall'agente della riscossione.

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