Adempimenti

Più veloci gli ingressi infra-societari di dirigenti stranieri

di Virginio Villanova

Gli ingressi in Italia, all'interno infra-societari di dirigenti e di lavoratori specializzati con un rapporto presso la consociata estera instaurato da almeno tre mesi, saranno molto più rapidi ed è prevista una mobilità facilitata per chi già ha fatto il proprio ingresso in un altro Paese dell'Unione, circ. congiunta Interno Lavoro prot. 517 del 9 febbraio 2017.

La circolare n. 517/2017 disciplina la procedura prevista dal dlgs n. 253 del 29 dicembre 2016 di attuazione della direttiva dell'Unione Europea n. 2014/66/UE , cosiddetta direttiva ICT (intra-corporate-transfer), che ha introdotto nel Testo Unico per l'Immigrazione due nuovi articoli, il 27-quinquies e il 27- sexsies.

La sede di effettivo impiego in Italia viene denominata dal decreto “entità ospitante “ e deve avere specifiche legami societari con la sede estera, anche al fine di evitare che sia costituita al solo scopo di consentire l'ingresso in Italia di lavoratori stranieri.
I dirigenti e i lavoratori specializzati vengono individuati secondo l'inquadramento e le mansioni effettivamente svolte, anche rinviando a quanto contenuto nello specifico elenco europeo ( EQF).

Sono ricompresi nella procedura di mobilità in argomento anche i lavoratori in formazione, che prima avevano una propria categoria d'ingresso riservata.

La domanda d'ingresso deve essere presentata in via telematica allo Sportello unico per l'immigrazione dove ha la sede legale l'entità ospitante . Entro i successivi dieci giorni, l'entità ospitante produce allo Sportello tutta la documentazione che riprova l'esistenza e il rapporto infra-societario tra la società estera e quella avente sede in Italia, nonché l'esistenza di un rapporto di lavoro all'estero instaurato da almeno tre mesi.
Lo Sportello Unico farà gli opportuni controlli anche in tema di rapporto di lavoro, senza tralasciare la verifica del rispetto della normativa in materia di sicurezza.
Una volta ottenuto anche il lasciapassare della questura, lo Sportello rilascia un nulla osta che deve essere poi inviato al lavoratore perché possa fare il suo ingresso in Italia.
Il periodo massimo di permanenza è pari a tre anni e non è richiesta la sottoscrizione del contratto di soggiorno, tenuto conto che il rapporto è incardinato presso la sede estera e siamo in presenza di una mobilità internazionale.

Allo straniero viene rilasciato un permesso di soggiorno Itc che gli consentirà anche il ricongiungimento in Italia dei suoi familiari.

La circolare precisa che per questi lavoratori non va fatta la comunicazione preventiva di distacco ai sensi del dlgs. n. 136/2016 e, ribadisce che, in caso di violazione delle norme relative all'impiego e al soggiorno (impiego con permesso scaduto, revocato o annullato), si applicheranno le sanzioni, anche penali, previste dal Testo Unico per l'Immigrazione.
Accanto a queste disposizioni riferite all'ingresso, vi sono quelle relative alla mobilità di lavoratori stranieri che già sono entrati nella Ue sulla base di un ingresso Ict.
In questo caso, possono fare il proprio ingresso in Italia senza chiedere il visto e possono lavorare presso l'entità ospitante per un periodo non superiore a tre mesi.
Per periodi superiori a tre mesi, e nel limite complessivo di tre anni, è richiesta comunque la presentazione della domanda allo Sportello Unico, in attesa della quale il lavoratore potrà regolarmente lavorare.

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