Adempimenti

Sconfitti in secondo grado? Rottamare conviene di più

di Domenico Pezzella, Michele Procida, Benedetto Santacroce

Nel consueto appuntamento annuale di Telefisco l’amministrazione finanziaria ha fornito interessanti chiarimenti in ordine alla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione nei casi in cui il debito da rottamare sia oggetto di un contenzioso tributario . In tali casi la definizione, come prevista dalla legge di Bilancio, può essere ugualmente richiesta, a condizione, però, che il contribuente, nell’apposita dichiarazione, indichi la pendenza dei giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione ed assuma l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi.

È però necessario da parte del contribuente, ai fini della valutazione della convenienza della rottamazione, tenere in debita considerazione le regole sulla riscossione provvisoria in pendenza di giudizio. In primo grado, infatti, è dovuto solo un terzo dell’imposta accertata, mentre dopo la sentenza della Ctp che respinge il ricorso, sono dovuti solo i due terzi di quanto accertato e le sanzioni in eguale misura, in ragione di quanto deciso dalla sentenza di primo grado. Il residuo ammontare di imposte e sanzioni potrà essere riscosso nella misura determinata dalla sentenza della Ctr.

Ne deriva che la massimizzazione della definizione agevolata si ha, in caso di contenzioso, solo per il contribuente che si è visto rigettare in toto le proprie ragioni in secondo grado. In tal caso, egli sarà già tenuto al pagamento della totalità del proprio debito e, dunque, con la rottamazione eviterà di pagare le sanzioni e gli eventuali interessi di mora nel frattempo maturati chiudendo la controversia con l’erario.

Diversamente, il contribuente che si è visto rigettare il proprio ricorso in primo grado con la rottamazione risparmierà l’importo delle sanzioni e degli eventuali interessi di mora solo in relazione ai due terzi dell’imposta contestata, vale a dire la parte per la quale è ammessa la riscossione in tale fase del giudizio. In tal caso, però, come osservato dall’agenzia delle Entrate nel corso di Telefisco, la rinuncia avrà effetto per la sola parte interessata dalla rottamazione con la conseguenza che il giudizio continuerà per la restante parte e, qualora l’esito definitivo del giudizio sia favorevole al contribuente, non vi sarà alcuna restituzione di quanto versato in sede di definizione agevolata, stante l’intangibilità di tale definizione. Di contro, qualora l’esito del giudizio sia sfavorevole al contribuente, vi sarà la riscossione piena del residuo terzo di tributi e interessi e sanzioni.

Naturalmente meno vantaggiosa risulta la posizione del contribuente che voglia definire la propria posizione nelle more del giudizio di primo grado, essendo il risparmio ottenibile pari solo agli eventuali interessi di mora relativi ad un terzo della pretesa per la quale si è in contenzioso. Nelle more del primo grado di giudizio non è, infatti, prevista la riscossione provvisoria delle sanzioni. In tal caso, l’avvalersi della rottamazione potrebbe avere un senso solo qualora le aspettative di vittoria fossero piuttosto scarse e tenuto conto che in tal caso la cessata materia del contendere comporterebbe la compensazione delle spese di lite. In caso di soccombenza solo parziale, occorre tener presente, poi, che il giudizio non cessa per intero, in quanto la rinuncia rende definitiva la sola parte del giudicato sfavorevole al contribuente, con il concreto rischio di dover continuare il contenzioso in caso di impugnazione della sentenza da parte dell’amministrazione finanziaria, per la parte ad essa sfavorevole, e pagare per intero relativi interessi e sanzioni in caso di soccombenza.

L’impugnazione da parte dell’ufficio, peraltro, non verrebbe meno, neanche qualora fosse stata presentata tardivamente in via incidentale. Nella sentenza 8925/2011 la Corte di Cassazione a sezioni unite ha difatti affermato il principio che la rinuncia all’impugnazione principale, a differenza della inammissibilità della stessa, non è idonea a spiegare alcun effetto sull’impugnazione incidentale tardiva ai sensi dell’articolo 334, comma 2, Codice di procedura civile.

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